L'Assoarmieri ha diffuso un comunicato nel quale rende noto che due armerie di Roma sono state temporaneamente chiuse, con procedimenti penali a carico dei titolari, per la vendita di sfollagente. A quanto pare, alle due armerie sarebbe stato contestato il fatto che gli sfollagente non sarebbero stati annotati sul registro delle armi. Analogamente, secondo l’autorità procedente sarebbero da annotare sul registro armi anche noccoliere e dissuasori elettrici. L’Assoarmieri ha quindi precisato che tali articoli, in attesa di ulteriori chiarimenti, dovranno essere trascritti sul registro armi e venduti solo a chi sia in possesso di Porto d’armi.
“In attesa di un serio approfondimento della materia”, si legge in conclusione del comunicato, “preghiamo i nostri assistiti di adeguarsi in merito, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti”.
Per parte nostra, possiamo solo osservare che l'autorità che ha chiuso le due armerie sembra aver commesso un errore di qualificazione giuridica di tali oggetti, visto che l'articolo 4 della legge 110/75, stabilisce che "non possono essere portati fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici o altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione". Ora, se sfollagente, noccoliere e storditori fossero armi proprie, la legge non avrebbe avuto alcuna necessità di citarli separatamente, appunto, dalle "armi", quindi è abbastanza evidente che debbano essere ricompresi nella specie degli oggetti atti a offendere di cui è proibito il porto in modo assoluto.
Per ulteriori informazioni: www.assoarmieri.it