Due proposte per liberalizzare le armi antiche e le armi bianche

Sono state presentate alla Camera dei deputati due proposte di legge, volte tanto per cambiare a semplificare la vita dei collezionisti anziché a complicarla

Sono state presentate alla Camera dei deputati due proposte di legge, volte tanto per cambiare a semplificare la vita dei collezionisti anziché a complicarla. La prima iniziativa (ddl 5154) è del deputato Nino Strano (An) ed è stata assegnata alla commissione I affari costituzionali il 20 ottobre 2004. Ecco il testo: Articolo 1 L’acquisizione, la detenzione, la collezione, il commercio e il trasporto di armi antiche da fuoco e di armi bianche, a eccezione di quelle indicate dall’articolo 3, sono consentiti senza necessità di licenza o autorizzazione. Articolo 2 Ai sensi della presente legge sono armi antiche tutte le armi da fuoco ad avancarica e retrocarica prodotte anteriormente al 1° gennaio 1870, nonché tutte le armi bianche, di interesse storico o da collezione, anche se prodotte successivamente al 1° gennaio 1870. Articolo 3 Sono esclusi dall’applicazione della presente legge l’acquisizione, la detenzione, la collezione, il commercio e il trasporto di armi bianche, per il periodo in cui le stesse risultano essere in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia, a eccezione delle armi bianche da parata. Articolo 4 l’articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n.36 è abrogato. Cosa dice, quindi, questo disegno di legge? In pratica si limita a riconoscere che nessuno, dal 1945 a oggi, ha mai tentato di compiere reati con armi antiche e, soprattutto, che è un’idiozia ritenere che una vecchia baionetta sia più pericolosa di un coltello da cucina acquistato nel negozio di casalinghi sotto casa. L’articolo 4 dispone la cancellazione della norma che consente di non denunciare le armi antiche irreversibilmente incapaci di offendere la persona. Se il disegno di legge sarà approvato, ovviamente, tale norma sarebbe perfettamente inutile, quindi va abrogata.

 

Il secondo disegno di legge è di contenuto simile: ha numero 5237 ed è stato presentato da Aldo Perrotta (Fi). Consta di un unico articolo. “Il settimo comma dell’articolo 10 della legge 110/75, n.110, è sostituito dal seguente: le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle armi da botto, da fuoco e con pietra focaia, lunghe o corte, purché di fabbricazione antecedente al 1900 e non in condizioni di sparare automaticamente. Tali armi possono liberamente essere trasportate, detenute, acquistate e vendute”. Apparentemente, questo secondo disegno di legge è di contenuto simile, seppur di portata inferiore (manca qualsiasi accenno alle armi bianche e alle armi a retrocarica). Criticabile, però, lo stile involuto e ampolloso, che non chiarisce nel dettaglio di quali armi si tratta (quelle a percussione, per esempio, sono comprese o escluse?). Questo settore ha bisogno di norme chiare e di applicazione quanto più possibile diretta e semplice, non di inutili sfoggi di erudizione…