Ci sono le armi da guerra e ci sono le armi comuni da sparo. Nella macro-famiglia delle armi comuni da sparo ci sono poi le armi comuni propriamente dette, le armi sportive, le armi da caccia e le armi antiche. Negli ultimi anni, rispetto al passato, il numero di armi comuni da sparo che viene classificata sportiva dal Banco nazionale di prova, su richiesta dei produttori e importatori, è notevolmente aumentato rispetto al passato, principalmente perché per le armi sportive è ammessa la detenzione fino a 12 esemplari contro i soli 3 delle armi comuni, ma anche perché rispetto al passato sono molto più numerose le specialità degli sport del tiro che, spesso, prevedono armi con caratteristiche molto simili all’impiego per difesa personale. Ancora, capita talvolta che un’arma che è stata classificata comune da sparo dal Banco di prova, sia poi dal medesimo classificata sportiva, mesi se non anche anni dopo. Sono in molti a questo punto a domandarsi, periodicamente, se sia possibile portare per difesa personale, da parte di chi abbia l’apposito porto d’armi, un’arma che è classificata sportiva o che è “diventata” sportiva dopo essere stata acquistata e denunciata come comune da sparo da parte del cittadino. È chiaro che questo quesito (o meglio, la risposta a esso) assume rilevanza in particolare per quanto riguarda le guardie giurate. Cerchiamo, a questo punto, di chiarire come stiano le cose.
Legge e giurisprudenza
Partiamo dal fatto che, per quanto riguarda il porto per difesa personale di un’arma sportiva, l’unico riferimento che generalmente sia ritenuto pertinente a dirimere la questione è l’articolo 3 della legge n. 85/86 (che istituì la categoria delle armi sportive), il quale recita: “delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale”. Secondo una parte della dottrina, questa affermazione è relativa specificamente alle potestà consentite dalla licenza annuale di trasporto mentre non si applicherebbe a chi abbia, in effetti, una licenza di porto d’armi. Secondo altri, invece, l’indicazione relativa al fatto che per le armi sportive è consentito il solo trasporto varrebbe a prescindere dall’autorizzazione che si possegga. In effetti, a oggi manca una giurisprudenza, quindi una casistica di sentenze pronunciate da tribunali penali o amministrativi (Cassazione, Consiglio di Stato) che evidenzi un orientamento dei giudici sulla questione, in un senso o nell’altro, quindi l’approccio prudenzialmente più corretto è quello di orientarsi verso una interpretazione più rigoristica, volta quindi a evitare di portare per difesa personale un’arma che sia stata acquistata e denunciata come sportiva.
I diritti acquisiti
C’è tuttavia, a nostro avviso, una importante deroga alla regola appena enunciata, ed è quella relativa a chi abbia acquistato un’arma comune da sparo, l’abbia denunciata come tale e solo successivamente sia stata classificata sportiva dal Banco di prova. In capo a questi soggetti valgono i principi generali del nostro ordinamento giuridico per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti acquisiti e il legittimo affidamento sull’operato della pubblica amministrazione, conseguentemente chi possiede una tale arma e l’ha denunciata comune da sparo perché tale era all’epoca dell’acquisto, potrà continuare a tenerla in denuncia come comune da sparo e conseguentemente a portarla per difesa personale. Se, invece, lo desiderasse, una volta classificata sportiva potrà far variare la denuncia passandola tra le sportive, ma ovviamente l’operazione sarà irreversibile e non potrà poi tornare a considerarla come comune da sparo.
Una situazione speculare a quella che abbiamo appena descritto è quella che si è verificata in occasione della revoca della classificazione sportiva per la Beretta Apx, in tale frangente il ministero dell’Interno, con apposita circolare esplicativa, ha fatto esplicito riferimento ai principi di salvaguardia dei diritti acquisiti e di legittimo affidamento.