Segnatevi il numero: la sentenza della sezione I penale della Cassazione, n. 4640 pubblicata il 10 febbraio 2022 (udienza del 9 dicembre 2021) potrebbe entrare di diritto nei libri di storia. Potrebbe, infatti, essere l’ultima sentenza che si sia preoccupata di discettare sul sesso degli angeli, ovvero sulla natura di arma comune da sparo o di arma da guerra per le pistole in calibro 9×19 mm. Come è noto, la legge n. 238 del 23 dicembre 2021, entrata in vigore lo scorso 1° febbraio, ha risolto alla radice il crudele dilemma (che peraltro era stato ormai chiarito per via giurisprudenziale), autorizzando esplicitamente la vendita sul mercato civile delle pistole nel famigerato e “micccidiale” calibro 9 parabellum.
Si può, quindi, una volta tanto, leggere la sentenza in oggetto in relax, sulla propria poltrona preferita, sorseggiando la propria bevanda preferita o assaporando un sigaro o la pipa, con lo stesso distacco con il quale si può leggere di un’antica battaglia tra cartaginesi e romani.
Nel caso specifico, il cittadino aveva presentato ricorso in Cassazione contro la corte d’appello di Roma che lo aveva condannato alla pena di 2 anni e sei mesi di reclusione e 6 mila euro di multa per il reato di porto illegale di armi perché aveva qualificato come “pistola da guerra” l’arma corta in 9×19 mm trovata in suo possesso.
Il tribunale aveva infatti argomentato che “in forza dell’art. 1 I. 18 aprile 1975, n. 110, devono essere considerate armi da guerra quelle armi che, pur non rientrando in tale categoria, sono idonee a utilizzare il munizionamento delle armi da guerra”.
Il ricorso in Cassazione era ovviamente volto a riqualificare l’arma come comune da sparo e non da guerra, determinando così un più favorevole regime sanzionatorio al quale si sarebbe accompagnata l’estinzione del reato per avvenuta prescrizione.
La Cassazione ha accolto il ricorso, argomentando che “La giurisprudenza ha ormai da tempo superato l’orientamento secondo il quale le pistole cal. 9 sono armi da guerra o tipo guerra, in quanto il criterio della spiccata potenzialità offensiva – che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra e delle munizioni destinate a loro caricamento, adottato dalla più risalente impostazione per la precedente classificazione – è stato contraddetto e messo in crisi dalla più recente interpretazione in ordine alla qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9×21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressoché identiche a quelle del modello 9×19, rispetto al quale l’unica differenza è rappresentato dal fatto di essere camerata per le cartucce calibro 9×21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9×19 parabellum. In tema di armi, quindi, la pistola semiautomatica 9 x 19 “parabellum” ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 cod. pen. (Sez. 1, n. 6875 del 5/12/2014, dep. 2015, Colitti, Rv. 262609)”.