Con sentenza n. 45.964 del 5 dicembre 2022 (udienza del 20 maggio), la sezione I penale della Cassazione è tornata a occuparsi di armi e, in particolare, degli obblighi di denuncia di detenzione da parte degli eredi.
Nello specifico, l’imputato è stato condannato in primo grado e in appello perché non aveva denunciato alcune armi e munizioni ereditate dal padre. Ha proposto ricorso in Cassazione, motivando l’omessa denuncia con il fatto che il padre era morto nel 1994 ma solo nel 2017, in occasione della perquisizione operata dai carabinieri, aveva scoperto che né la madre, né il fratello avevano mai provveduto alla denuncia e che, quindi, l’omessa denuncia era stata determinata da un errore sul fatto che costituisce il reato, essendo il ricorrente completamente ignaro della irregolare detenzione delle armi.
La Cassazione ha respinto il ricorso, argomentando che “non rileva come esimente, anche a tenore della natura sia dolosa che colposa della contravvenzione ex art. 697 cod. pen., l’erroneo convincimento dell’imputato che la denuncia di detenzione delle armi fosse stata fatta dalla madre o dal fratello, incombendo anche su di lui, in qualità di erede, l’onere di sincerarsi dell’adempimento dell’obbligo di denuncia. Sul punto, l’esegesi di legittimità è nel senso che “In caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un’arma alla competente autorità, grava sull’erede l’obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l’accettazione dell’eredità sia avvenuta con beneficio di inventario che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del de cuius e quello dell’erede” (Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020 Buggiani, Rv. 278899).