Periodicamente, gli appassionati ci chiedono quale sia l’attuale qualifica giuridica (arma comune, arma da caccia, arma sportiva) del fucile a pompa Fabarm Martial Ultrashort 14″ calibro 12. La risposta è tutto sommato meno scontata di quanto possa sembrare a prima vista, in quanto l’arma in questione, al tempo del Catalogo nazionale, fu protagonista di un caso pressoché unico nel panorama armiero nazionale.
Iscritto al numero 16.912 del catalogo nazionale, il Fabarm Martial ultrashort 14″ (così definito perché dotato di canna lunga appunto 14 pollici, pari a 360 mm circa) fu oggetto di una specifica nota aggiuntiva al catalogo nazionale, secondo la quale l’arma, pur avendo le caratteristiche teoricamente previste dalla legge quadro sulla caccia 157/92, doveva considerarsi arma comune da sparo. Ciò in virtù di un ben preciso orientamento dell’allora dirigenza dell’area armi ed esplosivi del ministero dell’Interno. In tempi non sospetti, cioè all’epoca in cui l’arma fu iscritta nel catalogo nazionale, evidenziammo come la nota aggiuntiva al catalogo fosse del tutto illegittima, in quanto non competeva al ministero dell’Interno (né all’ufficio del catalogo nazionale) stabilire se un’arma fosse comune o da caccia, in quanto le caratteristiche possedute dalle armi da caccia erano elencate in modo tassativo da una legge dello Stato (appunto la 157/92, articolo 13).
Sta di fatto che il catalogo nazionale è stato abrogato nel 2011 (con la legge di bilancio), così come abrogata è stata anche la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Ne consegue che per il Fabarm Martial ultrashort 14″ non si applica più la scheda di catalogazione n. 16912, bensì la scheda di classificazione del Banco nazionale di prova n. 12_00739 la quale, ovviamente, non prevede più alcun tipo bislacco di nota aggiuntiva. Essendo l’arma qualificata “arma lunga” (ovviamente, visto che la canna è più lunga di 300 mm e la lunghezza totale è maggiore di 600 mm), non appartenendo l’arma alle categorie europee B9, A6 e A7 (escluse dal novero delle armi da caccia dal decreto legislativo n. 104 del 2018), l’arma è a tutti gli effetti da considerarsi “fucile da caccia” e come tale deve essere denunciata.