Il ministero dell’Interno ha pubblicato un decreto, lo scorso 24 febbraio, al quale è seguita pochi giorni fa una circolare esplicativa (n. 557/PAS/U/011170/12982.D(1) del 25 settembre) con i quali ha inteso fornire una definizione esplicita per le armi “prive di attitudine a recare offesa alla persona” e “non dotate di significativa capacità offensiva”, che gli obiettori di coscienza possano essere ammessi ad acquistare, detenere e utilizzare. Il provvedimento ha dato applicazione a quanto previsto dall’articolo 2098 del codice dell’ordinamento militare, secondo il quale “il diritto all’obiezione di coscienza non è esercitabile da coloro i quali risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative ad armi di cui agli articoli 28 e 30 TULPS o a materiali esplodenti, ad eccezione di quelli privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi”.
Nel decreto del 24 febbraio 2023, il ministero esplicita che tra le armi “prive di attitudine a recare offesa alla persona” ricadrebbero quelle contemplate dal Titolo I del decreto ministeriale n. 362 del 2001 (cioè le armi ad aria o gas compressi sotto i 7,5 joule) mentre, curiosamente, non si fa menzione alcuna relativamente alle armi previste dal Titolo II del medesimo decreto, cioè le repliche monocolpo ad avancarica (che peraltro, al pari delle aria compressa, sono di libera vendita e per le quali non è prevista la denuncia). Tra le armi “non dotate di significativa capacità offensiva” il ministero inserisce invece, abbastanza a sorpresa, “esclusivamente quando utilizzate nell’ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate, le armi classificate per uso sportivo, ai sensi dell’art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85”. Per quanto riguarda i prodotti esplodenti, il ministero qualifica come “privi di attitudine a recare offesa alla persona” quelli “inequivocabilmente ed esclusivamente destinati all’uso a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati all’offesa”.
Dal lato pratico questo significa che, in teoria, gli obiettori di coscienza possono richiedere (e soprattutto ottenere) il porto di fucile per Tiro a volo, per l’acquisto, il trasporto e l’utilizzo delle sole armi sportive, senza che sia necessaria la rinuncia allo status di obiettore di coscienza. Nella circolare esplicativa si sottolinea peraltro che “l’art. 2098 del Com vieta espressamente agli obiettori di coscienza il solo esercizio della caccia, lasciando quindi impregiudicata l’attività sportiva, sebbene esercitata con armi”.