Con ordinanza n. 03926 del 25 settembre, la terza sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un cittadino nei confronti dell’ordinanza cautelare pronunciata dal Tar del Lazio (sezione staccata di Latina), che aveva rifiutato di sospendere il provvedimento di revoca del porto di fucile per Tiro a volo e della licenza di collezione per armi comuni da sparo. Il motivo della revoca è stato determinato dal fatto che, in occasione di una intrusione nella sua proprietà, il ricorrente aveva minacciato di far uso delle armi.
I giudici del Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, hanno considerato che “l’appello non presenta sufficienti elementi di fumus boni juris, atteso che le particolari condizioni nelle quali versava l’intruso denotavano, palesemente, l’insussistenza del pericolo di aggressione alla persona e ai beni dell’appellante, sicché l’intimazione a fermarsi e la minaccia con armi, proferita da quest’ultimo nei confronti dell’intruso, risulta sproporzionata e tale da ingenerare – ragionevolmente – la valutazione, da parte dell’Amministrazione, di inaffidabilità dell’appellante sul corretto uso delle armi”.