Ministero dell’Interno – N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999
Oggetto: Bossoli per armi portatili da guerra sparati.
Quesito. All’ispettorato logistico dell’esercito, dipartimento dei trasporti e materiali. Reparto materiali per il combattimento. Ufficio armamento Roma
Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell’articolo 1, 3° comma, legge 18 aprile 1975, n. 110. Al riguardo. si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall’Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell’art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all’art. 97 del Regolamento al Tulps (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell’ amministrazione difesa o da rinvenimento quali “res derelictae”. Si gradirà un cortese cenno di ricevuta. Il direttore del servizio (Maddalena)