Il Banco di prova ha respinto il ricorso in autotutela sul numero di colpi per le demilitarizzate sportive, confermando la pretestuosità delle motivazioni
Il Banco di prova ha respinto (come era prevedibile) il ricorso in autotutela presentato dall’appassionato che, qualche giorno fa, si è opposto al rifiuto di modificare la scheda di classificazione di un’arma demilitarizzata sportiva, allo scopo di prevedere una capacità del caricatore superiore a 5 colpi. Le motivazioni addotte dal Banco perseguono la medesima linea già stigmatizzata in precedenza: “L’arma è classificata per uso sportivo e deriva dalla demilitarizzazione di un’arma da guerra. Delle molteplici caratteristiche di un’arma da guerra, due in particolare sono tassativamente da evitare, ovvero non ripristinare nell’arma comune, ma di derivazione da guerrra: a) il funzionamento in modalità automatica; b) l’elevato volume di fuoco. Ciò in conformità agli articoli 1 e 2 della legge 110/75, infatti il volume di fuoco di un caricatore di 29 colpi (30 colpi per il caricatore originale da guerra) è da ritenersi ancora elevato ed escluderebbe le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 2 che considera comune un’arma in grado di sparare munizioni da guerra a condizione di avere specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego sportivo e limitato volume di fuoco. Venendo meno uno dei due requisiti essenziali, nello specifico il limitato volume di fuoco, l’arma ricadrebbe nella definizione di arma tipo guerra di cui all’articolo 1 della citata l. 110/75”.
La lettura delle motivazioni del banco conferma le preclusioni di tipo ideologico dell’ente nei confronti delle armi demilitarizzate, al punto tale da cercare di “piegare” la legge (o meglio, la sua interpretazione) a proprio piacimento per trovare conferma a una tesi precostituita. Al di là del fatto che è già sconcertante di per sé che il banco si arroghi arbitrariamente il diritto di stabilire due differenti concetti di “limitato volume di fuoco”, uno per la generalità delle armi che possono camerare calibri militari e l’altro per le demilitarizzate (cosa che la legge in alcun modo autorizza a fare), resta comunque sempre il problema (problema per il Banco, non certamente per noi) che il decreto legislativo 121 del 2013 fornisce una esplicita deroga al concetto di “limitato volume di fuoco” per le armi qualificate sportive, e tale deroga non è sottoposta a condizione alcuna, quindi si esercita indifferentemente tanto per le armi “nate” civili, quanto per le demilitarizzate.
La conclusione è semplice: la pretestuosità delle ragioni addotte dal Banco per rifiutare la modifica delle schede di classificazione delle armi sportive demilitarizzate non ha alcun effetto pratico, in quanto c’è una specifica previsione di legge che fornisce una deroga alla regola generale del “limitato volume di fuoco”. Di conseguenza è, e resta, del tutto lecito acquistare e utilizzare caricatori di capacità fino a 29 colpi per le armi sportive demilitarizzate, a patto ovviamente che tali caricatori siano denunciati.