La comunicazione apparsa sul sito del Banco nazionale di prova (www.bancoprova.it) è sorprendete, per certi aspetti addirittura clamorosa: l’ente di Gardone Val Trompia, al quale la recente conversione in legge del decreto antiterrorismo ha “regalato” la patata bollente delle armi B7, ha deciso unilateralmente di sospendere la classificazione delle armi che fino a ora venivano fatte rientrare nella categoria B7, per “somiglianti” a un’arma automatica. Non è tutto, però: per continuare a classificare le armi B4 (Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce), B5 (Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce) e B6 (Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i
Il Banco, a nostro avviso, ha individuato il male, ma non la cura: ancora una volta, infatti, un ministero dell’Interno approssimativo, punitivo, quasi vendicativo, con la conversione in legge del decreto antiterrorismo ha buttato la bomba delle B7 e ritirato la mano, lasciando solo il Banco in un ginepraio di non facile interpretazione. Gli effetti della cura, però, ancora una volta si ripercuotono sulla schiena di importatori, produttori, armieri e appassionati di uno dei pochi segmenti che, in questi ultimi anni, ha dato un po’ di ossigeno al mercato armiero italiano.
Il fatto di un gesto così eclatante ci fa pensare a una cosa: che il Banco, in questi mesi, abbia visto sistematicamente cadere nel vuoto le sue richieste di collaborazione al ministero, scegliendo di rendere pubblica la situazione, nella speranza che qualche cosa si sblocchi.
Ministero dell’Interno: se ci sei, batti un colpo!!!
Il testo del comunicato del Banco nazionale di prova:
La legge 43/2015 in materia di antiterrorismo esclude dall’uso venatorio le armi appartenenti alla categoria B7 della Dir. Cee 477/1991. Come è noto tale categoria comprende le armi che somigliano (hanno l’apparenza) a un’arma automatica. La genericità della definizione si presta a interpretazioni di ampia portata talvolta agli estremi opposti come, per esempio:
– considerare la carabina SKS mod. 56 come appartenente alla categoria B7 in quanto, sebbene nata semiautomatica, produttori cinesi hanno da essa ricavato il fucile automatico mod. 68;
– comprendere nella categoria B7 tutti i moderni fucili muniti di accessori tipici delle armi militari, quali calcio telescopico o ribaltabile, impugnatura a pistola, una o più guide Picatinny, attacchi per baionette etc. che, sebbene prodotti nella sola versione semiautomatica, hanno, comunque, un forte impatto psicologico proprio delle armi militari e che nulla hanno a che vedere con le armi a uso caccia.
Per le ragioni sopra esposte, al fine di evitare contenziosi e pregiudizi anche di natura economica, questo Ente, in assenza di specifiche indicazioni da parte del ministero competente, non procederà alla classificazione di armi nella categoria B7. Per le armi appartenenti alle categorie B4, B5 e B6 le richieste devono essere corredate da fotografie e il Banco di prova si riserva la possibilità di chiedere l’esibizione del prototipo.