Il caso Roggero e la responsabilità di chi possiede un’arma

L’avvocato Antonio Bana ripercorre la fase processuale del caso di Mario Roggero, evidenziando il perché sia stato condannato e, soprattutto, quali sono i limiti per la giurisprudenza nella legittima difesa

Riceviamo dall’avvocato Antonio Bana, past president e consulente giuridico Assoarmieri nonché presidente del Centro studi di diritto europeo sulle armi e pubblichiamo:

La vicenda di Mario Roggero, gioielliere di Asti, ha acceso un vivace dibattito tra cittadini, appassionati d’armi, operatori della sicurezza e giuristi. A molti è apparsa come la storia di un commerciante aggredito e costretto a difendersi; per altri è l’esempio di una giustizia privata armata che oltrepassa i confini della legge. Oggi, con la condanna definitiva pronunciata dalla Corte di Cassazione – 14 anni e 9 mesi di reclusione per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’arma – il caso Roggero è anche un banco di prova per capire fino a dove può arrivare la legittima difesa in Italia.
Le sentenze della Corte d’Assise di Asti (17 anni di reclusione) e della Corte d’Assise d’Appello di Torino (pena rideterminata in 14 anni e 9 mesi) ci consentono, in attesa delle motivazioni della Cassazione, di ricostruire i criteri giuridici che hanno portato a escludere la legittima difesa e a ritenere la condotta di Roggero penalmente illecita.
Per i lettori di “Armi e Tiro”, che vivono quotidianamente la responsabilità di possedere e maneggiare armi, si tratta di indicazioni concrete e decisive: mostrano dove finisce la difesa e dove comincia il reato.

I fatti: rapina, fuga, inseguimento, colpi mortali
La dinamica, per come emerge dalle sentenze e dai filmati acquisiti, è chiara:
• alcuni rapinatori fanno irruzione nella gioielleria di Roggero, minacciano, si impossessano di preziosi e si apprestano a lasciare il locale;
• la fase interna alla rapina si conclude: gli aggressori escono dal negozio e si dirigono verso l’auto per fuggire con il bottino;
• a quel punto, Roggero esce dal negozio, li insegue in strada, mentre sono intenti a salire in macchina;
• i rapinatori risultano, in quel frangente, disarmati e protesi verso la fuga;
• il gioielliere esplode diversi colpi con una calibro .38, uccidendo due dei rapinatori e ferendo gravemente il terzo.
Non si tratta, quindi, di colpi esplosi dentro l’esercizio a rapina in corso, nel tentativo di respingere una aggressione immediata; si tratta di una reazione armata esterna, su pubblica via, in una fase in cui – secondo i giudici – l’azione criminosa si era trasformata in fuga con il bottino, non in attacco alla persona.

La legittima difesa “comune”: perché non c’erano i requisiti
L’art. 52, comma 1 cod. pen. stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nel caso Roggero, i giudici di primo e secondo grado – e la Cassazione, confermando – hanno ritenuto assenti due elementi chiave:
• attualità del pericolo per la persona: al momento degli spari, i rapinatori non stavano più aggredendo il gioielliere o altre persone; erano in fuga, concentrati sulla salita in auto e sull’allontanamento, non sulla prosecuzione dell’attacco fisico. Il pericolo per la vita o l’integrità fisica di Roggero, dunque, era considerato cessato;
• necessità e proporzionalità della reazione: l’uso dell’arma da fuoco per colpire soggetti in fuga, disarmati e di spalle, non è stato ritenuto né necessario né proporzionato rispetto all’esigenza di difendere la propria persona. In particolare:
– non si trattava di neutralizzare un colpo imminente;
– non si trattava di impedire un’aggressione in corso;
– lo scopo concreto – bloccare la fuga e impedire l’allontanamento con il bottino – riguarda primariamente beni patrimoniali, che l’ordinamento non consente di tutelare con esecuzioni letali.
Di qui l’esclusione secca della legittima difesa comune: il diritto penale italiano, anche dopo le riforme, non consente di chiamare “difesa” ciò che si configura come punizione privata contro chi sta fuggendo, quando la minaccia alla persona non è più attuale.

Legittima difesa domiciliare: perché non si attiva
Dal 2006, l’art. 52 c.p. contiene una disciplina speciale di legittima difesa domiciliare:
• comma 2: presunzione di proporzione quando si reagisce nel domicilio o nel luogo di privata dimora;
• comma 3: estensione ai luoghi di lavoro (esercizi commerciali, professionali, imprenditoriali);
• comma 4 (dal 2019): ipotesi “rafforzata” in caso di intrusione con violenza o minaccia di armi o altri mezzi di coazione fisica, ma sempre con mantenimento dei requisiti di attualità del pericolo e necessità della difesa, secondo la lettura della Cassazione.
Nel caso Roggero, la disciplina domiciliare:
• non è venuta in rilievo, perché i fatti per cui si è proceduto (inseguimento e colpi di arma da fuoco) si sono svolti integralmente fuori dall’esercizio commerciale;
• la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’ipotesi domiciliare si applica solo quando la reazione avviene all’interno dell’abitazione o dell’esercizio, o comunque nel perimetro di questi luoghi;
• una volta che l’aggressore ha oltrepassato la soglia, collocandosi sulla pubblica via, torna a trovare applicazione solo la disciplina generale della legittima difesa, più rigida.

Questo punto è decisivo per chi possiede o porta armi: neppure le riforme del 2006 e del 2019 hanno introdotto un diritto di inseguire e sparare al rapinatore in fuga. La legittima difesa domiciliare è pensata per chi deve respingere un’aggressione dentro casa o dentro il negozio, non per chi, dopo la cessazione del pericolo, si fa carico di una sorta di “polizia privata armata” fuori dai luoghi di lavoro.

Eccesso colposo e grave turbamento: limiti e inapplicabilità nel caso concreto
L’art. 55 c.p. disciplina l’eccesso colposo nelle cause di giustificazione: la responsabilità è colposa quando si superano i limiti della legittima difesa o di altre scriminanti per imprudenza, negligenza o imperizia. La riforma del 2019 ha introdotto, al comma 2, una scusante speciale per la legittima difesa domiciliare: l’eccesso colposo non è punibile se l’agente ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto o in condizioni di minorata difesa.

Nel caso Roggero:
• i giudici hanno escluso l’eccesso colposo, perché esso presuppone che vi sia, a monte, una legittima difesa configurabile (difesa necessaria contro pericolo attuale, poi superata colposamente);
• qui la legittima difesa è stata negata in radice: se manca il pericolo attuale, se la difesa non è necessaria, non si può parlare di difesa lecita “più un po’ di eccesso”;
• di conseguenza, la nuova scusante da grave turbamento non può essere applicata: non è una scriminante autonoma, ma un meccanismo di non punibilità dell’eccesso, valido solo quando la difesa, almeno in parte, è giuridicamente riconosciuta.
Ciò non significa che il turbamento emotivo di Roggero sia stato ignorato; al contrario, come vedremo, esso è stato considerato in sede di attenuanti. Significa però che, nel nostro ordinamento, l’emozione non basta a trasformare in legittima difesa condotte letali poste in essere fuori dal pericolo attuale.

Determinazione della pena: tra riconoscimento dell’ira e conferma del disvalore
Il modo in cui i giudici hanno quantificato la pena mostra che la dimensione emotiva non è stata trascurata:
• la Corte d’Assise di Asti ha determinato una pena base di 21 anni, poi l’ha ridotta a 17 anni applicando:
– l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2 c.p. (aver agito in stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui): si riconosce che la rapina ha provocato un forte impatto emotivo, un turbamento significativo;
– le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), in ragione del parziale risarcimento del danno e della partecipazione alle udienze, indice di collaborazione processuale;
• la Corte d’Assise d’Appello di Torino ha:
– confermato la responsabilità per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’arma;
– rideterminato la pena in 14 anni e 9 mesi, riducendo in particolare l’aumento per la continuazione tra i reati concorrenti.
La Cassazione ha poi confermato questa pena, rendendola definitiva e sempre in attesa di leggere le motivazioni.

Il messaggio è duplice: da un lato, lo Stato riconosce il contesto emotivo e gli elementi di “reazione all’ingiustizia subita”, attenuando la severità della sanzione e dall’altro, non confonde questi elementi con una scriminante. Non si tratta di legittima difesa, ma di reati che, pur commessi in un contesto di forte tensione, restano fuori dai confini del lecito.

Il caso Roggero nel contesto più ampio della giurisprudenza sulla legittima difesa
Il significato del caso Roggero diventa ancora più chiaro se lo si colloca nel quadro più ampio degli studi sulla giurisprudenza della Cassazione in materia di legittima difesa domiciliare:
• tra il 2000 e il 2021, la Cassazione ha esaminato 2.023 sentenze in materia di art. 52 c.p.;
• in questo corpus, solo 94 sentenze riguardano la scriminante domiciliare (commi 2, 3, 4) nei luoghi di abitazione o lavoro;
• la legittima difesa domiciliare è stata riconosciuta direttamente solo in 9 casi, mentre in 64 è stata negata o è stata ravvisata responsabilità per eccesso o errore colposo;
• nella maggioranza dei casi (circa 2/3) le aggressioni riguardano conflitti interpersonali fra persone che si conoscono (familiari, ex partner, amici), non rapine violente da parte di estranei;
• le decisioni ruotano quasi sempre intorno ai requisiti di attualità del pericolo e necessità della reazione, non alla proporzione presunta.

Questo quadro conferma che la legittima difesa domiciliare, nella prassi, è un istituto rigorosamente circoscritto, non un lasciapassare per l’uso dell’arma contro chi fugge; l’idea del “proprietario sempre nel giusto” è una rappresentazione politica e mediatica, non una regola giurisprudenziale effettiva.
Il caso Roggero, quindi, non è un’eccezione isolata, ma si inserisce in un trend chiaro: la Cassazione è costante nel ribadire che la difesa armata è lecita solo quando il pericolo è attuale e la reazione è davvero necessaria.

L’insegnamento del caso Roggero può essere riassunto in alcuni punti chiave:
• La legittima difesa non è vendetta: quando il pericolo per la persona è cessato e l’aggressore fugge, l’uso dell’arma non è più difesa, ma diventa penalmente rilevante;
• La tutela dei beni patrimoniali ha limiti rigidi: il nostro ordinamento non consente di difendere i beni con mezzi letali contro chi è in fuga, salvo che quella fuga sia simultaneamente una minaccia attuale alla vita o all’integrità fisica;
• Il luogo conta: dentro il negozio o la casa, la legittima difesa domiciliare offre qualche margine in più; fuori, su strada, si torna alla disciplina generale, molto più restrittiva;
• La percezione del “Far West” non corrisponde alla realtà giuridica: le riforme del 2006 e 2019 non hanno introdotto un “diritto di sparare al ladro/rapinatore/colui che entra nella sfera domiciliare privata”, ma sono state interpretate dalla Cassazione in modo conforme a Costituzione e Cedu, mantenendo il filtro di attualità e necessità;
• Conoscere la legge è parte integrante della cultura armiera: saper quando si può e quando non si può premere il grilletto è importante quanto conoscere il funzionamento tecnico dell’arma.
Per chi porta o detiene armi, la regola fondamentale resta la stessa: l’arma è un mezzo estremo, che la legge consente di usare in difesa solo quando non c’è altra via e quando la minaccia è qui e ora, non quando si tratta di punire o recuperare ciò che è stato rubato.

Conclusione: dal caso concreto a una cultura della difesa responsabile
Il caso Roggero non è solo una cronaca giudiziaria, ma un’occasione per riflettere sulla responsabilità di chi possiede un’arma. La linea tracciata dai giudici è chiara:
• la legittima difesa è ammessa, anche con armi da fuoco, ma dentro confini stretti e controllabili;
• quando si oltrepassano questi confini, la reazione armata viene trattata come reato, attenuato dalla situazione emotiva ma pur sempre punito severamente.

Quando ci si rivolge a un pubblico di appassionati ma anche di professionisti, il compito è duplice:
• promuovere la conoscenza tecnica e la passione per il tiro e per le armi;
• diffondere una cultura della difesa responsabile, che non confonda la legittima difesa con l’idea di una “licenza di uccidere” chi commette un reato e tenta di fuggire.

Il caso Roggero, letto alla luce della giurisprudenza più recente, ci ricorda che la vera sicurezza armata non è fatta di reazioni impulsive, ma di consapevolezza, autocontrollo e conoscenza della legge.