Lo scellerato (ma soprattutto, ancora una volta, inutile per la sicurezza pubblica!) ddl proposto dalle senatrici Granaiola e Amati, è stato rispolverato dalla commissione affari costituzionali del Senato. È opportuno mobilitare tutte le forze possibili per evitare che venga approvato, perché porterebbe a una serie di conseguenze pesantissime per gli appassionati e il settore, senza (ovviamente) aumentare di una virgola la sicurezza dei cittadini. Ecco gli articoli del ddl, commentati uno per uno da Armi e Tiro:
Art. 1. (Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89) 1. All'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Alla documentazione richiesta per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di difesa personale e per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché alla licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento del rinnovo annuale della licenza di porto d'armi, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previo accertamento dei requisiti psicofisici di cui al comma 1 effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. 1-ter. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato». 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, le modalità di composizione del collegio di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 6 marzo 1987, n. 89, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui al medesimo articolo 1, comma 1-bis, della citata legge n. 89 del 1987.
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Commento di Armi e Tiro: al di là del fatto che dalla proposta è stato lasciato fuori il Porto di fucile per Tiro a volo, la previsione che ad accertare i requisiti psicofisici sia un collegio medico delle Asl, comprendente almeno uno specialista in neurologia e psichiatria, è semplicemente assurda: prima di tutto, perché non esiste un numero sufficiente di tali specialisti, per coprire il fabbisogno; in secondo luogo, perché gli stessi neurologi e psichiatri sono da tempo unanimemente concordi nel dire che con una visita non sia possibile percepire situazioni di criticità. Suggerimento: molto più utile sarebbe instaurare un dialogo informatizzato tra i medici di base e le autorità di ps, in modo che all’insorgere di determinate patologie (per esempio epilessia, o depressione) o nel momento in cui vengono prescritti determinati farmaci (ansiolitici, antidepressivi, psicofarmaci eccetera), l’autorità di ps venga allertata e possa richiedere una revisione straordinaria dei requisiti psicofisici o, al limite, procedere al ritiro delle armi e delle licenze in via cautelativa. Perché le senatrici in questione non si prendono il disturbo di consultare i professionisti ai quali vorrebbero assegnare compiti che non sono in grado di assolvere, invece di decidere in autonomia su cose che non conoscono?
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Art. 2. (Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) 1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni, di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa».
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Commento di Armi e Tiro: Anche in questo caso, si interviene sulla sola licenza di porto di fucile per uso caccia. Si intende dimezzare la validità del titolo, senza considerare che in questo modo raddoppieranno le richieste di certificato di idoneità psicofisica. Con il sistema delle commissioni mediche costituite in seno alle Asl, si arriverà alla paralisi completa del sistema. Suggerimento: l’attuale sistema di certificazione (anamnestico+certificato dell’ufficiale sanitario) offre sufficienti garanzie sull’idoneità psicofisica dei richiedenti, specialmente se integrato da una forma di dialogo informatizzato tra i medici di base e l’autorità di ps. Molto più utile potrebbe essere prevedere una validità inferiore del Porto d’armi al crescere dell’età, sul modello della patente di guida (6 anni fino a 50 anni di età, 3 anni fino a 70 anni, 1 anno dopo i 70 anni, per esempio).
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Art. 3. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) 1. All'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «malattie mentali» sono inserite le seguenti: «o da segni di disturbi psico-comportamentali».
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Commento di Armi e Tiro: si insiste ad ammantare le norme di legge di paroloni svuotati di qualsiasi significato. La verità è che l’accertamento di vizi psichici è materia estremamente complessa e molto meno “facile” di come le due senatrici vogliano far credere.
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Art. 4. (Modifiche all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all'autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al settimo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
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Commento di Armi e Tiro: articolo decisamente superfluo, considerando quanto indicato nell’articolo successivo: se le Asl hanno l’obbligo di trasmettere entro 7 giorni alle questure i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato, non si capisce perché il richiedente debba a sua volta esibirlo.
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Art. 5. (Anagrafe informatizzata) 1. Nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le aziende unità sanitarie locali istituiscono una banca dati in cui sono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d'armi. 2. Le aziende unità sanitarie locali che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenute a trasmettere alle questure, entro sette giorni dal rilascio del certificato e nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato e a segnalare coloro i quali sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti le Forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia. 3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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Commento di Armi e Tiro: si vuole istituire presso le Asl un registro di coloro i quali hanno richiesto un certificato di idoneità psicofisica per il porto d’armi. La norma è talmente ben scritta (?) che al punto 2 viene chiesto alle Asl di segnalare alle questure chi è risultato affetto da malattie mentali! Ma in tal caso, non basterà semplicemente NON rilasciare loro il famigerato certificato? Senza il certificato, d’altronde, le questure non rilasciano le autorizzazioni in materia di armi! Suggerimento: ribadiamo il concetto che sarebbe molto più utile rafforzare (o meglio, istituire) una comunicazione tra i medici di base e l’autorità di ps.
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Art. 6. (Detenzione di armi per uso sportivo) 1. Alla legge 25 marzo 1986, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Chiunque acquista un'arma di cui al comma 2 deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri. 3-ter. Le armi di cui al comma 2 devono essere custodite esclusivamente presso le sedi di federazioni sportive riconosciute dal Coni. 3-quater. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità relative alla custodia delle armi di cui al comma 3-bis». b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. — 1. Delle armi per uso sportivo è consentito il trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al Coni, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva e comunque solo in occasione della partecipazione del titolare della licenza a manifestazioni sportive o nel caso di cambio di residenza del titolare della licenza». 2. All'articolo 38, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la parola: «carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-bis e 3-ter, della legge 25 marzo 1986, n. 85, come modificata dall’articolo 6 della presente legge». 3. All'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e di sei per le armi ad uso sportivo» sono soppresse.
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Commento di Armi e Tiro: l’articolo più assurdo di tutta la legge. Evidentemente le senatrici non hanno la più pallida idea di come sia fatto un Tsn o, ancor più, di come sia fatto un campo di Tiro a volo o di Tiro dinamico. Né i Tsn, né le “sedi” delle altre federazioni del Coni sono minimamente strutturate per gestire il movimento e il deposito di migliaia e migliaia di armi. Creando oltretutto l’assurdità di chiedere al titolare di denunciare a proprio nome un qualcosa, di cui poi non ha materiale disponibilità! E nel caso di furto, chi risponde dell’omessa custodia? E degli eventuali danni (valore dell’arma)? Ma soprattutto, che utilità mai potrà avere confinare le armi sportive nei poligoni, quando quelle comuni e da caccia restano nelle case degli italiani (e non può essere diversamente)? E quale utilità può avere istituire un permesso che consenta il trasporto solo da un poligono a un altro? E se l’arma necessitasse di riparazioni o regolazioni? Altri permessi, altra cartaccia per farsi autorizzare il trasporto in armeria? Siamo seri… Soluzioni: a una proposta così insensata, non c’è correttivo che tenga…
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Art. 7. (Obbligo di stipula di polizza d'assicurazione civile) 1. Chiunque possiede o detiene una o più armi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza. 3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio. 4. L'adempimento dell'obbligo di stipula della polizza di assicurazione stabilito dal comma 1 deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 5. Il trasferimento di proprietà dell'arma comporta la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'articolo 7.
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Il commento di Armi e Tiro: altra misura assolutamente fuori dalla realtà. Nessuna compagnia di assicurazione verserà mai un centesimo di risarcimento nel caso di una condotta dolosa, quindi l’ipotesi di costringere tutti i possessori di armi a stipulare una polizza per risarcire le eventuali vittime di un raptus, è completamente folle. Quindi, è un’altra misura che non ha altro scopo che quello di penalizzare il settore ingiustamente, senza aumentare di una virgola la sicurezza dei cittadini. Oltretutto, non è neanche così sicuro che il contratto di assicurazione possa essere “ceduto” insieme all’arma (anche perché, tra l’altro, quando si vende una automobile non si cede affatto il proprio contratto di assicurazione). Non si capisce, tra l’altro, perché debba essere stipulata per ogni singola arma quando, per esempio, le polizze previste (e obbligatorie) per i cacciatori sono stipulate in capo alla persona, e non agli oggetti che possiede. Insomma, un guazzabuglio di affermazioni che denotano una crassa disinformazione.
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Art. 8. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, come modificati dall'articolo 6 della presente legge, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.
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