…e noi neppure. Abbiamo avuto notizia dell’intenzione (per il momento sembra sia solo un’intenzione) da parte del ministero degli Interni di limitare, con una circolare, la capacità dei caricatori delle armi a canna rigata per la caccia a due colpi, come è attualmente per i fucili a canna liscia. La motivazione del provvedimento risiederebbe in presunti dubbi interpretativi dell’articolo 13 della legge 157/92, che giova riportare tanto per chiarirci le idee: “L’attiv…
…e noi neppure. Abbiamo avuto notizia dell’intenzione (per il momento sembra
sia solo un’intenzione) da parte del ministero degli Interni di limitare, con
una circolare, la capacità dei caricatori delle armi a canna rigata per la
caccia a due colpi, come è attualmente per i fucili a canna liscia. La
motivazione del provvedimento risiederebbe in presunti dubbi interpretativi
dell’articolo 13 della legge 157/92, che giova riportare tanto per chiarirci le
idee: “L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad
anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con
fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40”. Ebbene, secondo il ministero la norma
non è chiara, quindi è necessario pubblicare una circolare interpretativa che
limiti i caricatori delle armi a canna rigata a 2 colpi. A quanto pare, la
motivazione sarebbe legata alle prestazioni balistiche delle armi a canna
rigata e alla volontà (ma è davvero compito del ministero dell’interno?) di
proteggere la selvaggina. Forse non sanno che, per gli ungulati, esistono
precisi piani di abbattimento e che avere un caricatore da cinque colpi non
significa poter abbattere cinque caprioli. Semmai, un caricatore con qualche
colpo in più assicura l’abbattimento e scongiura il rischio di ferimenti. Ma
quello che più preoccupa, ancora una volta, è la volontà di sostituirsi al
legislatore nella previsione di limiti non previsti dalla legge. I latini
dicevano “ubi lex voluit dixit”: quello che la legge vuol dire, lo dice
chiaramente e non lo lascia semplicemente intendere. E dalla lettura dell’
articolo 13, si ricava che il limite di due colpi nel serbatoio è
specificamente previsto per le armi a canna liscia, mentre per le armi a canna
rigata si prevede il solo limite delle dimensioni del bossolo. Una volta tanto
che la legge è chiara, sembra si faccia apposta per complicarla, forse per
portare avanti disegni “collaterali”: non sarà che si vogliono, in questo modo,
considerare tutte le armi lunghe a più di due colpi semplici armi comuni,
obbligando a richiedere la licenza di collezione chi ne detiene più di tre? È
giunto il momento di chiedersi se qualcuno, al ministero, ritiene che
sussistano particolari motivi per contraddire quanto stabilito dalle leggi e
dallo stesso ministero appena pochi anni fa. Ci aspettiamo una forte presa di
posizione sia da parte delle associazioni venatorie, sia da parte delle
federazioni sportive e delle associazioni delle categorie professionali.