Il ministero sulla detenzione di munizioni

Il ministero degli interni ha emanato una circolare che finalmente fa chiarezza in merito alla denuncia di munizioni

Il 7 agosto, il ministero degli interni ha emanato una circolare che finalmente fa chiarezza in merito alla denuncia di munizioni, chiarendo una volta per tutte che non è necessario notificare all’autorità di pubblica sicurezza le variazioni in decremento del quantitativo di munizioni detenute. Una circolare corretta e importante, che auspichiamo sia recepita al più presto dai molti organi periferici di polizia che ancora richiedevano lo “storno” delle cartucce consumate a caccia o al Tiro a segno.

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 557/PAS.10611-10171.(1) Roma, 7 agosto 2006 OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto. – Quesito.

 

ALLA QUESTURA DI O R I S T A N O (Rif. cat. 6D/2006/PASI del 5 luglio 2006)

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI e, per conoscenza AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI R O M A

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA R O M A

 

Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui segnalato che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n. 482/05, divenuto esecutivo il 18.11.2005, ha condannato una persona imputata di aver omesso di denunciare all’Autorità di P.S., ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso. Al riguardo, tenuto conto che la problematica in questione riveste certamente interesse generale, appare opportuno ribadire l’orientamento che questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei cacciatori, nei termini che seguono. Come è noto, l’art. 38 T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare all’autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti. Più precisamente, poi, l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere denunciata all’autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni. Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’ autorità di p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica – nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.). Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate. Ne deriva che – come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. dell’1.12.1993) – l’obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse. Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame. Le Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler dare, nei modi ritenuti più opportuni, tempestiva diffusione del contenuto della presente circolare agli Uffici periferici.

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE (Cazzella)