Il ministero degli Interni ha pubblicato una circolare nella quale chiarisce che la licenza per il deposito di cartucce in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps (quindi, per detenere più di 200 colpi per pistola e 1.500 colpi per fucile) autorizza anche al trasporto delle stesse. Si tratta di un documento importante, anche se purtroppo l’autorizzazione al trasporto è solo parziale, nel limite cioé dei 600 colpi al massimo e solo con riferimento a chi pratica attività sportiva agonistica. Tra l’altro, è obbligatorio che l’autorizzazione al trasporto (oltre che alla detenzione) sia specificata sulla licenza, il che implica che ben poche delle autorizzazioni rilasciate fino a oggi consentono effettivamente di esercitare questa facoltà. A volte, evidentemente, bisogna complicare per forza le cose semplici…
Ecco il testo della circolare:
Ufficio per l’amministrazione generale Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale Area armi ed esplosivi – Settore I 557/PAS/14318.10171 (1) Roma, 20 ottobre 2006
Oggetto: Detenzione di munizioni per arma corta – Limiti art. 97 Reg. Tulps
Alla prefettura – Utg di Padova
E per conoscenza alle prefetture – Utg Alle questure della Repubblica Al comando generale arma dei carabinieri Al comando generale guardia di finanza
Con nota n. prot. 15328.25402.2006/area I del 4 c.m., codesta prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall’art. 97 Tulps rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro possa contestualmente autorizzare anche il trasporto delle cartucce stesse da parte dei predetti che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito. Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto “detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito”, si ritiene che , anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell’azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 Tulps e 97 reg. esec. Tulps, possa altresì autorizzare il titolare al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce. Peraltro, la possibilità di racchiudere in un’unica licenza prefettizia l’autorizzazione alla detenzione e al trasporto di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171 (1) del 1° ottobre 1992. Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo trasporto, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all’esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle forze di polizia, un’iscrizione in corso di validità a una sezione del Tiro a segno nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l’uso delle armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell’art. 57 del Tulps. Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l’estensione dell’autorizzazione al trasporto di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l’attività sportiva. Il direttore dell’ufficio per l’amministrazione generale (Cazzella)