Molto è stato l’interesse riscosso, da parte degli appassionati, nei confronti del video che abbiamo dedicato alla procedura burocratica per la cessione di armi tra privati. Come spesso accade, numerosi sono stati i commenti e le richieste di approfondimento di specifici argomenti, tra i quali un numero non piccolo di appassionati ci ha chiesto: nella cessione tra privati, è solo l’acquirente a dover avere un porto d’armi in corso di validità, o anche il cedente deve averlo?
Occorre a tal proposito essere molto chiari: il porto d’armi o il nulla osta sono titoli necessari per l’acquisto, non per la cessione di armi. Quindi, l’unico documento del quale il cedente deve essere in possesso è la denuncia delle armi ex art. 38 Tulps, vidimata dalla locale autorità di pubblica sicurezza, al fine di essere in grado di comprovare la liceità del possesso dell’arma.
È chiaro, tuttavia, che se il cedente non è in possesso di un porto d’armi valido, il ritiro dell’arma da parte dell’acquirente dovrà necessariamente avvenire nel luogo nel quale l’arma, o le armi, risultano denunciate, perché senza porto d’armi il cedente non può trasportarle al di fuori del luogo nel quale sono denunciate e relative adiacenze e pertinenze. A meno di non richiedere un apposito avviso di trasporto al questore.
Quindi, riassumendo: il cedente non è obbligato ad avere un porto d’armi in corso di validità, ma in tal caso l’incontro tra cedente e acquirente deve per forza avvenire a casa del cedente. Se invece, tanto il cedente quanto l’acquirente hanno un porto d’armi valido, l’incontro può avvenire in qualsiasi luogo, come per esempio un Tsn.
Per scaricare un facsimile di modulo per la cessione tra privati, CLICCA QUI.