Persiste la nebbia più fitta su quali armi rientrino nella fantomatica categoria A8. Ma c'è modo di tutelarsi, nel frattempo?
Come è ormai noto, la direttiva europea 2017/853 ha istituito la categoria A8 tra le armi da fuoco proibite e il decreto legislativo 104 del 2018, entrato in vigore lo scorso 14 settembre, ha confermato che l'acquisto delle armi che ricadono in questa categoria è vietato dal 13 giugno 2017 (quindi da oltre un anno prima rispetto all'entrata in vigore del decreto…). In realtà la questione riguarda non soltanto coloro i quali hanno comprato un'arma di categoria A8 dopo il 13 giugno 2017, i quali in teoria dopo il 31 dicembre 2018 (termine previsto dal decreto per regolarizzare la propria posizione) dovrebbero versarla per la rottamazione o cederla a un museo o a una fabbrica d'armi da guerra, bensì anche coloro i quali l'avessero acquistata prima del 13 giugno 2017 perché anche se è pacifico che possono continuare a detenerla, non sapendo cosa effettivamente sia una A8 non possono sapere se una determinata arma appartenente alla loro raccolta possa essere legalmente cedibile a un altro cittadino oppure no.
La direttiva europea definisce come A8 "Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi". Il problema è che, dando un rapido sguardo, un'arma lunga (quindi con canna superiore a 300 mm e lunghezza totale di 600 mm) semiautomatica, anche se dotata di calcio pieghevole o amovibile, non riesce ad assumere una lunghezza totale inferiore a 600 mm praticamente mai. C'è quindi il timore che la precisazione tra parentesi sia da riferirsi a quelle armi classificate come corte in quanto dotate di canna di lunghezza inferiore a 300 mm, destinate tuttavia a essere imbracciate e che hanno una lunghezza totale superiore a 600 mm con calcio esteso, ma inferiore a 600 mm con calcio collassato o ripiegato. In questa categoria ricadrebbero molti Ar15 in versione "pistol" e le carabine tattiche in calibri per pistola come l'Mp5 e così via. Questo timore "pessimistico" è stato rafforzato, ma non chiarito esplicitamente, dalla circolare esplicativa pubblicata dal ministero il 12 settembre, nella quale la definizione di arma in categoria A8 tralascia singolarmente la parola "lunghe".
In attesa che dal ministero dell'Interno o da qualsiasi altro ente pubblico competente possano giungere chiarimenti "veri" sull'argomento, è un dato di fatto che i cittadini non sanno cosa fare. Il decreto legislativo 104 del 2018, tra l'altro, prevede un termine del 31 dicembre 2018 perché i detentori di armi A8 si adeguino alla nuova normativa, ma non consente esplicitamente in questo frattempo a chi eventualmente ne possedesse una, di cederla a un privato dopo il 14 settembre 2018. Quindi, paradossalmente, armerie e privati in questi giorni, nel caso in cui vendessero un'arma che si scoprisse poi essere una A8, potrebbero commettere comunque una violazione, senza neanche saperlo. È abbastanza evidente che mancando la consapevolezza di violare la legge è difficile che una simile condotta possa avere risvolti penali, ma è anche opportuno ricordare che siamo in Italia e in Italia, ancora oggi, troppo spesso l'atteggiamento è "io intanto ti denuncio, poi glielo vai a spiegare al giudice".
Non è facilissimo consigliare una determinata condotta: la conclusione più semplice alla quale peraltro sembra siano giunti alcuni importatori, è quella di consegnare alle armerie, in questi giorni, esemplari delle armi "sospette" dotati di calcio reso fisso, quindi non più pieghevole. In questo modo, se cioè la dimensione totale dell'arma non può scendere sotto i 600 mm, viene a mancare alla radice il presupposto richiesto dalla direttiva per considerare l'arma come A8. Altrettanto vero è, tuttavia, che in questo modo le caratteristiche dell'arma risulteranno differenti rispetto a quelle riportate nella scheda di classificazione originaria e, di conseguenza, è possibile che il Banco di prova richieda una nuova classificazione ad hoc. Allo stesso modo (stiamo sempre ragionando in via del tutto ipotetica), si pone il problema dei cittadini che già detengono questo tipo di armi: sarà possibile "trasformarle" da A8 in armi di categoria B rendendo fisso il calcio? E in caso affermativo, è una operazione che può compiere il privato? O deve farlo un armiere? E come? Basta una spina o bisogna che l'operazione sia irreversibile?
Come si può notare, la situazione è purtroppo estremamente ingarbugliata. Si spera che il ministero dell'Interno, così come è stato capace di notevole tempismo nell'emanare la circolare esplicativa del 12 settembre scorso, sia altrettanto tempista fornendo una risposta chiara e univoca su cosa fare, in tempo utile per la scadenza del 31 dicembre 2018.