
Il guidamolla è di tipo lungo, composto da due pezzi avvitati. La parte anteriore si può svitare agendo con una vite Allen sulla sua estremità anteriore.
Il regolamento europeo 2025/41 si occupa di disciplinare in ambito di Ue l’importazione, l’esportazione e il transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni. Il provvedimento in questione è andato a sostituire il regolamento 2012/258, dopo un iter di approvazione che era iniziato nell’ottobre del 2022. In particolare, il nuovo regolamento si propone di rispondere alla richiesta di armonizzazione per l’importazione, il transito e l’esportazione delle armi da fuoco civili, avanzata dagli operatori economici del settore. Agisce, tuttavia, anche in ambiti limitrofi a quelli delle armi da fuoco strettamente intese, introducendo per esempio un obbligo di adeguamento tecnico e marcatura per le armi disattivate che si intendono importare nell’Unione, ma soprattutto prevede che gli importatori di repliche d’allarme (cosiddette scacciacani) dimostrino l’effettiva non trasformabilità dei modelli oggetto di importazione, analogamente a quanto previsto per i produttori europei. Il documento prevede anche che le componenti semilavorate di armi da fuoco possano essere importate solo da rivenditori o intermediari autorizzati, questo al fine di ridurre significativamente la minaccia costituita dalle armi da fuoco artigianali realizzate con parti semilavorate (ghost guns). A fronte di ciò, la definizione di “armi da fuoco semilavorate” e di “componenti essenziali semilavorati” è piuttosto generica, essendo definita come “armi da fuoco (o componenti essenziali) non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo delle rispettive armi da fuoco finite, che non possono essere utilizzate, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di tali armi da fuoco finite”.
Per quanto riguarda le autorizzazioni all’importazione, vengono rilasciate dall’autorità competente dello Stato di destinazione finale, tramite il sistema elettronico per il rilascio delle licenze, in forma di autorizzazione singola per spedizione di una o più merci, valida al massimo 1 anno, o autorizzazione multipla per più spedizioni, valida al massimo 3 anni.
Il regolamento europeo, diversamente dalla direttiva, è immediatamente esecutivo per tutti gli Stati membri, non necessita di un provvedimento di recepimento.
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