Capita sPESSA, durante la ristrutturazione di una casa o rovistando in soffitta tra le vecchie cose, di rinvenire armi.
L'articolo 20 della legge 110/75, quinto comma, dispone che "chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta". L'errata lettura della norma ha fatto sì, nella maggior parte dei casi, che la parola "deposito" sia stata considerata equivalente alla parola "sequestro", con conseguente rottamazione dell'arma, spesso anche di rilevante valore venale e affettivo.
Una circolare del ministero degli Interni di qualche anno fa (diretta alla questura di Trento), però, chiarisce una volta per tutte che il cittadino che presenta un'arma rinvenuta, se la stessa non è da guerra o non è stata utilizzata per un reato, può denunciarla e detenerla ne più ne meno che se l'avesse acquistata in armeria. Adddirittura, è possibile la detenzione anche in assenza di porto d'armi per l'acquisto, imponendo in assenza di idoneità al maneggio delle armi la detenzione senza munizionamento.
Ecco il testo integrale.
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrale affari generali servizio polizia amm.va e sociale div. Armi ed Esplosivi
559/C.12224/10100(2) 1 Roma, 21 luglio 1993rif. n. 0355 div. am Soc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993
OGGETTO: rinvenimento di armi comuni da sparo ALLA QUESTURA DI TRENTO
Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive. Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n° 110, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla. Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista dall'art.9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8 della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento.
Firmato Il capo della polizia