La questione, a un quarto di secolo esatto dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della famosa circolare ministeriale sul trasporto delle armi, purtroppo torna periodicamente alla ribalta non solo nelle “discussioni da bar” al poligono ma anche, ed è l’aspetto più grave, negli uffici delle stazioni carabinieri, dei commissariati e delle questure. Parliamo del fatto che un titolare di porto d’armi sia, o meno, vincolato a seguire il “percorso più breve” nel trasportare la propria arma da casa al poligono e viceversa. Ma come stanno esattamente le cose?
Ancorato al concetto del “percorso più breve” è storicamente uno specifico documento, cioè la carta di riconoscimento per il trasporto delle armi, cosiddetta “carta verde”, prevista dall’articolo 76 del regolamento di esecuzione al Tulps. Mentre ai porti d’arma (di qualsivoglia natura), non è associata alcuna limitazione di percorso, in relazione al trasporto delle armi.
La questione è illustrata in modo piuttosto chiaro dalla famosa circolare del ministero dell’Interno 14 febbraio 1998, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1998, la quale dice che “I titolari di licenza di porto d’armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono: portare il tipo d’arma oggetto dell’autorizzazione; trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo”, mentre per la carta verde dice che “I titolari della carta di riconoscimento di cui all’art. 76 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (c.d. carta verde) possono, percorrendo l’itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza”.
Quindi, per il titolare di “carta verde”, oltre a una limitazione sul percorso c’è anche il vincolo relativo al fatto che le armi “trasportabili” possono essere veicolate solo verso il singolo Tiro a segno al quale si è iscritti e, conseguentemente, possono essere legittimamente trasportate solo le armi utilizzabili in quel Tsn. Tutto questo non riguarda il titolare di un porto d’armi che, quindi, oltre a poter trasportare l’arma verso un qualsiasi Tsn (e non solo quello nel quale è già iscritto), può trasportare l’arma (esempio) verso un’armeria, per venderla o farla riparare, o verso il domicilio di un altro cittadino, per cederla a quest’ultimo o dargliela in comodato, e così via. Ne consegue che l’unico documento del quale bisogna essere in possesso quando si trasporta un’arma è il porto d’armi, in corso di validità e (se per caccia) con le tasse di concessione in corso di validità.