La legge 15 del 2005 ha modificato la legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa, con l’aggiunta dell’articolo 10 bis. In sostanza, l’articolo prevede che prima di rigettare una domanda, la pubblica amministrazione debba comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, dando 10 giorni di tempo per presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti integrativi. La norma si applica a tutti i provvedimenti amministrativi, quindi anche a quelli in materia di armi. Ecco il testo del nuovo articolo 10 bis. Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.