Come è noto l'articolo 7, comma 2, della legge 221 del 28.12.2015 vieta “il foraggiamento di cinghiali, a esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992".
Avvertita l'esigenza di molti concessionari che vedevano così preclusa la possibilità di gestire il cinghiale anche in selezione, il direttore dell’Eps-Ente produttori selvaggina, Marco Franolich, coaudivato dallo studio legale Nicolucci, ha richiesto all’Ispra- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, una nota esplicativa che definisse, a questo punto, cosa intendesse il legislatore per "controllo". Di fatto la norma così come scritta precludeva qualsiasi possibilità di foraggiare la specie cinghiale con naturale insuccesso nel prelievo di selezione, pratica ormai fortemente in uso negli istituti faunistici privati.
Ispra nella nota in risposta (allegata), sottolinenando la valenza della caccia di selezione al cinghiale, evidenzia che il foraggiamento, operato nell'ambito della caccia di selezione, con finalità di mitigazione degli impatti del cinghiale, debba essere attuato in modo da escludere effetti di incremento delle popolazioni della specie. A tal fine, nella regolamentazione del foraggiamento artificiale nell'ambito della caccia di selezione al cinghiale, fissa i parametri che ne permettono un utilizzo corretto e legale.