La prima sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 12748 del 2 aprile (udienza 2 febbraio 2021) si è pronunciata sull’obbligo di denuncia delle armi bianche, con particolare riferimento alla modifica all’articolo 38 Tulps intervenuta con il decreto legislativo 204 del 2010.
Il ricorso per Cassazione è stato proposto dal difensore di un cittadino che era stato condannato per la detenzione, non denunciata, di alcune munizioni e, appunto, di una baionetta, peraltro asserita essere in condizioni di tale deterioramento da essere ormai priva di qualsivoglia capacità lesiva. Al di là di questo aspetto, l’avvocato difensore ha addotto a motivo del ricorso il fatto che “a seguito della modifica dell’art. 38 del r.d. n. 773 del 1931 ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che ha recepito la direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/5/2008 la quale ha modificato la direttiva 9114/77/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, sarebbe ora previsto che soltanto le armi da fuoco siano soggette a denuncia, con ciò omologando l’Italia agli altri Paesi dell’Unione europea”.
La corte tuttavia ha dichiarato inammissibili questi motivi di ricorso: relativamente alle condizioni di conservazione della baionetta (le quali, in effetti, avrebbero ben potuto far escludere la sua perché natura di “arma”), perché “la deduzione che qualifica la baionetta come un “inservibile pezzo di ferro” costituisce una mera censura fattuale, che avrebbe dovuto essere articolata davanti al Giudice di merito”.
Relativamente, invece, all’obbligo di denuncia in sé delle armi bianche o comunque non da fuoco, “secondo la giurisprudenza di legittimità l’omessa denuncia della detenzione di una “baionetta”, costituendo, questa, un’arma in senso proprio e non una parte di arma (a Sez. U, n. 11137 del 24/11/1984, Bottin, Rv. 167101; Sez. 1, n. 5045 del 14/2/1986, Calvi, Rv. 172998), integra la contestata contravvenzione di detenzione abusiva di armi, incombendo sul detentore l’obbligo di farne denuncia al locale Ufficio di pubblica scurezza ai sensi dell’art. 38, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773. E ciò anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che ha limitato l’obbligo di denuncia alle sole parti di armi da fuoco, come definite dall’art. 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, secondo quanto di recente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, con arresto pienamente condivisibile, che deve essere riaffermato in questa occasione (Sez. 1, n. 21303 del 21/9/2016, dep. 2017, Galbiati, Rv. 269953)”.