Interessante e recente sentenza della Cassazione che si occupa di un aspetto molto particolare, la “diligenza” nella custodia delle munizioni
Con sentenza n. 20740 del 13 luglio 2020 (udienza 20 febbraio 2020), la prima sezione penale della Cassazione si è occupata della omessa custodia di munizioni, affermando due importanti principi: il primo è che l’articolo 20 della legge 110/75 non prevede un obbligo di diligente custodia delle munizioni, bensì solo delle armi e degli esplosivi, ma tale obbligo è invece previsto dall’articolo 20 bis della legge 110/75, il quale punisce chiunque consenta a minori di 18 anni, persone parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone impedite nel maneggio di impossessarsi agevolmente di armi, munizioni ed esplosivi.
L’aspetto più interessante è tuttavia relativo al fatto che la corte contesta la condanna inflitta dai tribunali di merito, sul presupposto che le munizioni in questione fossero custodite in due armadietti privi di chiusura con lucchetto “collocati in un locale del garage sottostante l’edificio in cui insisteva l’appartamento dell’imputato, garage di uso comune e utilizzato per il ricovero dei veicoli e per il deposito di masserizie”.
La corte ha infatti sottolineato che “il Tribunale non solo non ha esaminato le deduzioni difensive, all’evidenza né manifestamente infondate né pretestuose a ragione della prodotta documentazione fotografica sullo stato dei luoghi e del locale dotato di un proprio esclusivo accesso rispetto al garage di uso condominiale, ma quel che più conta (ripetendo la stessa genericità della elevata contestazione) non ha fatto nessun accenno alla tipologia di soggetti indicati dalla norma contestata, la cui presenza è stata data solo per presupposta ma in fatto rimasta indimostrata”.
In altre parole, per contestare il reato di omessa custodia di munizioni ex art. 20 bis della legge 110/75, non è sufficiente ipotizzare in astratto la possibilità di impossessamento delle munizioni da parte dei soggetti indicati dall’articolo in questione (minori, incapaci anche parzialmente, tossicodipendenti o persone impedite nel maneggio), bensì occorre dimostrare che vi sia in concreto una accessibilità alle munizioni da parte di uno di tali soggetti.
Peraltro la corte ha anche contestato ai tribunali di merito di non aver tenuto conto delle controdeduzioni difensive, nelle quali l’imputato con idonea documentazione fotografica aveva eccepito che le munizioni fossero collocate all’interno di un locale di esclusiva pertinenza, dotato di allarme e di porta di accesso in ferro.
Per leggere la sentenza in forma integrale, CLICCA sull’allegato qui sotto.