La prima sezione penale della corte di Cassazione è tornata a occuparsi dell’obbligo di denuncia delle armi antiche, con particolare riferimento a chi sia in possesso della relativa licenza di collezione, disciplinata dal DM 14 aprile 1982. Lo ha fatto con la sentenza n. 32.949 del 14 luglio 2022 (pubblicata il 7 settembre).
Il ricorrente, in particolare, era stato condannato per la contravvenzione prevista dall’articolo 697 del codice penale, per la detenzione senza denuncia di una “spingarda ad avancarica a luminello”. L’imputato era in possesso della licenza di collezione per armi antiche, artistiche, rare di importanza storica.
Il ricorrente ha eccepito che la condanna sia intervenuta “senza tener conto delle modifiche introdotte dall’art. 10 della legge n. 110 del 1975 e dal d.m. 14 aprile 1982, che hanno limitato l’obbligo di denuncia per i soggetti autorizzati alla detenzione di collezione di armi ai soli “mutamenti sostanziali”. Tale non può essere considerato l’inserimento in collezione di un fucile tipo “spingarda”, per di più privo dei meccanismi necessari al suo regolare funzionamento”.
I giudici hanno accolto il ricorso, specificando che “il detentore di armi antiche, artistiche o rare che non sia titolare della licenza di collezione deve sempre provvedere alla denuncia ove acquisisca la disponibilità di una nuova arma appartenente a questa particolare categoria, sempreché non superi il numero di otto armi, nel qual caso può sottrarsi alla sanzione penale solo se munito di licenza di collezione; il titolare della licenza di collezione di armi artistiche, rare o antiche, invece, deve denunciare al questore solo i “cambiamenti sostanziali”. Per tali devono intendersi, in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte sia pure in epoca risalente, soltanto quelli che comportano il mutamento della natura della collezione e cioè “se da armi artistiche si passa ad armi antiche o da armi corte ad armi lunghe o viceversa e non già quando il numero delle armi subisce un mutamento” (Sez. 1, n. 9456 del 28/02/1986, Formica, Rv. 173748 – 01). Tanto posto deve escludersi che l’odierno ricorrente, titolare, al momento del sequestro, oltre che di una licenza di collezione di armi comuni, anche di una licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare, acquisendo la spingarda come nuovo oggetto di collezione senza previamente assolvere all’obbligo di denunzia, abbia posto in essere una condotta integrante gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., essendosi limitato, per quanto è dato evincersi dal provvedimento impugnato, a modificare il numero delle armi, fermo restando la natura della collezione”.