Con sentenza n. 39253 pubblicata il 2 novembre 2021 (udienza del 22 giugno 2021), la seconda sezione penale della Cassazione ha ribadito il proprio orientamento circa la disciplina penale delle armi giocattolo, con particolare riferimento a quando le medesime siano prive del tappo rosso.
L’appello in Cassazione era stato proposto contestando la legittimità dell’aggravante della “mano armata” al reato di rapina, perché il reato era stato compiuto con un’arma giocattolo e non con un’arma vera.
Sul punto i giudici hanno confermato l’orientamento precedente della Cassazione, dichiarando che “il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L’uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un’arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della legge 23 dicembre 1974 n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art.628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, Cod. pen.), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 cod. pen.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv Cod.Pen.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. Cod.pen.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto. (Sez. U, Sentenza n. 3394 del 06/03/1992 Ud. (dep. 23/03/1992 ) Rv. 189520 – 01). La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che per configurare l’aggravante e decisivo il fatto che il tappo rosso o gli altri segni identificativi dell’arma come giocattolo non siano “visibili”, affermando rilevanza sia alle condizioni oggettive di visibilità che alla percezione “soggettiva” della vittima. Si è affermato infatti che sussiste pertanto l’aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un’arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo “visibile” alla persona offesa. La Corte ha affermato che è la “visibilità”, e non l’esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell’aggravante, per la quale rileva solo l’apparenza estrinseca dell’arma (Sez. 5, Sentenza n. 16647 del 11/03/2003, Rv. 224796). Si ribadisce pertanto che per configurare l’aggravante dell’uso dell’arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad una arma “giocattolo” che non sia immediatamente riconoscibile come tale; la circostanza sussiste cioè quando l’azione minatoria risulta aggravata dal ricorso ad uno strumento che “appare” come un’arma da sparo. Pertanto la sussistenza dell’aggravante dipende non solo dalla oggettiva assenza sull’oggetto dei segni dell’arma da gioco (tappo rosso e similari), ma anche dal fatto che tali segni non sono visibili e riconoscibili dalla vittima. L’accertamento della riconoscibilità dell’arma come un oggetto da gioco deve essere dunque effettuato valutando sia le circostanze ambientali “oggettive” che incidono sulla visibilità dei segni del giocattolo (tappo rosso e similari), sia la percezione “soggettiva” che la vittima ha avuto di quei segni. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche i giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi di giudizio, ritenevano sussistente l’aggravante dato che la persona offesa aveva affermato di non avere avuto contezza del fatto che l’arma non fosse da sparo e tali dichiarazioni risultano confortate dal fatto che era emerso che la rapina era stata consumata al buio”.