Con sentenza n. 25.965 del 15 giugno 2023 (udienza del 15 marzo), la I sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi del concetto di omessa custodia di armi ex art. 20 della legge 110/75 e, conseguentemente, del concetto di custodia “diligente” delle armi.
In particolare, ha proposto ricorso in Cassazione un cittadino che si è visto condannare per omessa custodia, con conseguente sequestro delle armi stesse. In particolare, il ricorrente ha evidenziato nei motivi del proprio ricorso che “il tribunale non ha preso in considerazione le emergenze processuali attestanti la diligenza operata dal Moro nella custodia delle armi, scariche e non di pronto utilizzo, avendo egli dotato la casa ove le stesse si trovavano di porta con serrature ed inferriate alle finestre”.
I giudici della Cassazione hanno osservato che “La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato sulle circostanze del rinvenimento di fucili, regolarmente denunciati, detenuti su un divano, quindi riposti in luoghi della sua abitazione non chiusi a chiave e privi di qualsiasi sistema di sicurezza; ha anche evidenziato, pur chiarendo espressamente come l’omessa custodia di munizioni non rientri nella previsione della norma incriminatrice, come numerose munizioni siano state rinvenute vicino ai fucili stessi, in particolare su un tavolo in un’altra stanza, ed in un armadio non chiuso a chiave posto in corridoio. Ne ha dedotto la prova della custodia delle armi con modalità non diligenti, perché fruibili con molta facilità e poste all’interno di un edificio isolato con porta di ingresso a vetri con telaio di alluminio, priva di particolare sicurezza (serratura a tamburo) e in assenza di ulteriori accorgimenti. Osserva questa Corte che nella ricostruzione in punto di fatto delle condotte il Tribunale non è incorso nei denunciati errori quanto all’accertamento delle modalità di custodia dei dispositivi appartenenti all’imputato. Invero, l’affermata mancanza di diligenza nella custodia ha tenuto conto delle circostanze di fatto documentate, relative alla presenza dei fucili in luoghi visibili, immediatamente raggiungibili e direttamente apprensibili da parte di qualsiasi visitatore, nonché alla dotazione nella casa di sistemi ordinari di chiusura delle porte, che non costituivano presidio sufficiente contro eventuali malintenzionati. Pur essendo scarichi i fucili, la presenza di munizioni in luoghi molto vicini rendevano le armi certamente fruibili”.