Nelle ultime settimane si è passati dalle regioni “a zone colorate” alle province e persino ai singoli comuni “colorati”. Per gli appassionati d’armi, uno dei temi più ricorrenti è capire a seconda del colore della propria zona e di quella “di destinazione”, se sia possibile acquistare armi e munizioni oppure no, nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio. Per quanto riguarda le armerie, la questione è piuttosto chiara: tutto chiuso (salvo poche eccezioni) in zona rossa, in zona gialla è possibile recarvisi (purché nell’ambito della medesima regione o provincia autonoma), in zona arancione è possibile recarvisi anche se in un comune diverso, nel momento in cui nel proprio comune non sia disponibile l’armeria o non disponga di ciò che si intende acquistare.
Per la cessione tra privati, in effetti, le cose sono un pochino differenti, visto che non ci si reca ad acquistare l’arma in un esercizio commerciale (il quale per tenere aperto è tenuto a rispettare precisi protocolli sanitari e procedure per regolamentare l’accesso), bensì ci si reca a casa del venditore. Per quanto riguarda la zona gialla, secondo il Dpcm 2 marzo 2021 pubblicato sul supplemento ordinario n. 17 della Gazzetta ufficiale n. 52, all’articolo 9 “in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.
Da quanto esposto, risulta evidente che in zona gialla è possibile anche recarsi ad acquistare un’arma a casa di un privato, purché lo si faccia prima delle ore 22 e dopo le 5 del mattino e purché acquirente e venditore si trovino nella medesima regione (ma non necessariamente nel medesimo comune).
In zona arancione
In zona arancione a tracciare la procedura è l’articolo 35 del Dpcm, il quale stabilisce che “in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.
Quindi in tal caso in zona arancione è possibile acquistare da un privato, recandosi a casa sua, solo se si abita nel medesimo comune, o se l’acquirente si trova in un comune con meno di 5 mila abitanti e il venditore si trova nel raggio di 30 chilometri (purché non sia in un capoluogo di provincia).
Per le zone “arancione rinforzato” o “arancione scuro”, bisogna verificare le singole ordinanze regionali o locali, per capire cosa sia consentito e cosa no. Al momento, per esempio, nella zona “arancione scuro” dell’Emilia Romagna sono vietate le visite domiciliari anche all’interno del proprio comune, così come nella Lombardia “arancione rinforzato”. Quindi, in questi casi è opportuno non incontrarsi per la cessione tra privati.
In ogni caso…
In ogni caso, stante la peculiarità e variabilità della situazione, si consiglia fortemente a chiunque voglia effettuare una cessione di armi tra privati, di avvisare prima l’autorità locale di Ps (dove si andrà poi a fare la denuncia), evitando in tal modo di sentirsi opporre spiacevoli contestazioni a cose fatte.