Il ministro dell’Interno, Giuliano Amato, risolve in extremis il problema degli atleti minorenni che sparano con le armi da fuoco: infatti, con la revisione degli statuti delle sezioni Tsn è specificato che solo i maggiorenni possono sparare con armi da fuoco, mentre ai minorenni è consentito il solo utilizzo delle armi ad aria compressa di modesta capacità offensiva. Una lettura estensiva di questa norma porterebbe grave pregiudizio all’attività dei nostri atleti Juniores, importante quindi la circolare emanata il 16 aprile dal ministro che chiarisce la liceità, sotto certe condizioni, del tiro a segno “a fuoco” da parte dei minorenni (a partire dai 14 anni). Si tratta, comunque, di un ripiego rispetto a quanto previsto prima dell’emanazione dell’ultimo statuto-tipo per le sezioni del Tsn, i minori sono infatti sempre stati ammessi (a partire dai 16 anni) a sparare con le armi da fuoco nei poligoni italiani. Leggendo il tenore della circolare, sembra che solo gli agonisti potranno accedere alle armi da fuoco, non sarà quindi sufficiente disporre della semplice tessera da frequentatore. Ecco il testo integrale della circolare:
Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza Ufficio per l’amministrazione generale Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale 557/PAS.50.105/E/08 Roma, 16 aprile 2008 Oggetto: Tiro sportivo accademico. Possibilità di utilizzo di armi da fuoco da parte dei minorenni. L’Unione italiana tiro a segno ha chiesto chiarimenti circa la possibilità per i minorenni di praticare, all’interno dei poligono del Tiro a segno nazionale, discipline sportive accademiche che comportino l’uso di armi da fuoco. La normativa vigente, invero, ove sistematicamente interpretata nel suo complesso, non sembra frapporsi aprioristicamente a tale possibilità. Benché la legge sull’attività venatoria abbia, infatti, escluso la possibilità di rilasciare licenze di porto di fucile uso caccia a favore dei minori e l’ art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, punisca coloro che consegnano loro armi da fuoco, la possibilità di far utilizzare ai minorenni tali armi all’ interno dei poligoni delle sezioni del Tsn resta espressamente prevista dalle norme istitutive del Tiro a segno nazionale. In particolare, l’art. 2 del Rdl 16 dicembre 1935, n. 2430, recante “modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale”, aveva previsto, tra i compiti propri dell’ente, “l’allenamento e il perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro”. Inoltre, nello statuto dell’ Unione italiana tiro a segno, approvato con decreto del ministero della difesa del 31 maggio 2001, all’art. 8, è prevista espressamente la possibilità di tesserare i maggiori degli anni 14 per l’esercizio di discipline sportive con armi da fuoco. Nel rispetto del diritto al pieno sviluppo della persona umana e della tutela dei giovani, già peraltro oggetto di specifica previsione da parte della Costituzione della Repubblica italiana, la possibilità di far praticare sport con armi da fuoco ai giovani è stata ora inserita anche nel nuovo testo della Direttiva 477/91 Ce (già approvato e in corso di pubblicazione), che, entro particolari limiti, all’art. 5 stabilisce la possibilità per gli Stati di prevedere una deroga al generale divieto dell’uso delle armi da parte dei minori di anni 18, proprio per consentire la pratica di attività sportive. D’altronde, i regolamenti sportivi internazionali delle organizzazioni riconosciute dal Cio prevedono la partecipazione dei minori alle competizioni con armi da fuoco. Tanto premesso, al fine di dare piena attuazione alle norme sopra richiamate e per garantire la preparazione sportiva dei giovani atleti in vista delle competizioni internazionali, si precisa che un’interpretazione sistematica del citato art. 20 bis, alla luce delle altre disposizioni richiamate, consente l’ uso delle armi da fuoco, da parte dei maggiori di anni 14, all’interno delle strutture dei poligoni delle sezioni del Tiro a segno nazionale. In tale situazione, infatti, purché il giovane sia costantemente seguito sulla linea di tiro da un istruttore federale con specifica preparazione finalizzata all’allenamento dei tiratori Juniores, si deve ritenere che l’arma non sia a questi “consegnata”, ma semplicemente affidata in via temporanea dall’ istruttore, che ne rimane responsabile per tutta la durata della sessione di tiro e che, sostanzialmente, ne mantiene il possesso. Tenuto conto, però, di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2002, n. 46, con la quale è stato ratificato il protocollo delle Nazioni unite del 6 settembre 2000, collegato alla “convenzione dei diritti del fanciullo”, al fine di dare piena e incondizionata tutela ai principi posti a protezione dei minori, e che impongono l’adozione di misure tendenti a escludere in modo assoluto che i medesimi possano essere addestrati all’uso militare (o di polizia) delle armi, è necessario che i modelli e i calibri delle armi da destinare alla pratica sportiva degli stessi, al pari delle tipologie di addestramento, così come proposti dall’Unione italiana tiro a segno, siano preventivamente approvati da questo ministero, il quale sia dalla legge (art. 31 l. 110/75) sia dallo statuto dell’Uits (art. 1, comma 3, del DM 31 maggio 2001) è individuato come organo di controllo e di indirizzo per tutte le attività di tiro svolte all’ interno delle sezioni del Tiro a segno nazionale
Il ministro (Amato)