Il dipartimento della pubblica sicurezza ha emanato una circolare per fornire le caratteristiche tecniche e la disciplina delle armi per uso scenico, mettendo così (in teoria) gli operatori del settore in condizione di svolgere il loro lavoro senza il rischio di essere arrestati un giorno sì e l’altro pure per l’opinione di un funzionario. La circolare è la 50.302/10.C.N.77 del 7 luglio 2011.
In sostanza, si prevede che per poter tenere in deposito le armi modificate per uso scenico si debba richiedere la licenza ex articolo 31 (armi comuni) o 28 (armi da guerra) del Tulps. Le uniche munizioni detenibili saranno quelle a salve, tranne che per le armi ad avancarica, per le quali il “custode” potrà detenere fino a 5 chilogrammi di polvere nera.
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, la trasformazione di un’arma per uso scenico prevede “alesatura interna della canna in modo da eliminare la eventuale rigatura per tutta la lunghezza della stessa e aumentarne il diametro di almeno il 10 per cento per un tratto pari almeno all’80 per cento della lunghezza della canna” e “inserimento all’interno della canna di un dispositivo atto a rendere possibili il funzionamento dell’arma con munizionamento a salve e, contemporaneamente, idoneo a impedire l’uscita di frammenti solidi durante l’uso”. La verifica tecnica competerà al banco di prova, che dovrà apporre uno specifico punzone.
Le armi trasformate per uso scenico potranno essere anche cedute a privati, ma quelle da guerra dovranno essere preventivamente disattivate o demilitarizzate.