Il consigliere dei Sel-Verdi, Gabriella Meo, dichiara a Geapress: «La Giunta regionale ha autorizzato la cattura degli uccelli con reti a 28 impianti distribuiti nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. Ora l’atto deve essere immediatamente annullato dalla Giunta stessa in autotutela evitando la pessima figura di farcelo annullare dal Governo».
Lo scorso febbraio, ricorda il consigliere, «l'Europa ha avviato una procedura di infrazione nei confronti di cinque regioni italiane – fra cui l'Emilia – contro la cattura di sette specie di uccelli (colombaccio, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella, allodola». Nel documento la Commissione ricorda che "i richiami vivi non sono consentiti né necessari, persino in deroga, esistendo la possibilità di esercitare la caccia senza richiami, tutt'al più attraverso fischietti". Come ultima ratio, la Commissione ritiene si possa avvalersi del solo allevamento degli uccelli da richiamo, senza ricorrere a catture di esemplari in natura, e dunque a infrazioni della direttiva".
Sulla materia in questione, la157/92, legge quadro sulla caccia, è stata recentemente modificata: "L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’art. 19-bis.
1 -bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell’Unione europea e non proibiti dall’allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni per l’esercizio dell’attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
d) i criteri per l’impiego misurato e la definizione delle quantità.
1 -ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto".