La braccata non va più bene?

La XIII commissione Agricoltura della Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 2014 ha approvato all’unanimità la risoluzione 8-00085 nella quale riferisce che “l’ordinaria attività venatoria, così come viene organizzata e gestita in Italia, non rappresenta una forma di controllo delle popolazioni di cinghiale”.

La XIII commissione Agricoltura della Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 2014 ha approvato all'unanumità la risoluzione 8-00085 sui danni causati all’agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita con particolare riferimento alla proliferazione dei cinghiali. In tale risoluzione, presentata dai deputati del pd e di m5s Susanna Cenni, Massimiliano Bernini, Luca Sani, Giuseppe L’Abbate, Nicodemo Nazzareno Oliverio, in particolare, si sostiene che "l'ordinaria attività venatoria, così come viene organizzata e gestita in Italia, non rappresenta una forma di controllo delle popolazioni di cinghiale, tantomeno può rappresentarlo un'estensione del periodo di prelievo (deregulation dei calendari venatori) o la concessione del prelievo in aree altrimenti protette. Altresì, l'attività venatoria ha determinato negli anni una destrutturazione della piramide delle classi di età, agevolando la riproduzione degli esemplari più giovani, abbattendo i capi adulti con più di due anni di età". 

La commissione lamenta la mancanza di un database complessivo con dati qualitativi e quantitativi provocati dalla fauna selvatica, con eccezione delle regioni Toscana, Piemonte, Emilia Romagna ed Umbria. "Nel mese di novembre 2010 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha prodotto un documento relativo ad una indagine conoscitiva sui danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche relative al periodo (2005-2009). Da tale documento sono emerse, in sintesi, le seguenti indicazioni: a) i danni causati dalla fauna selvatica sono ingenti e presenti in tutte le regioni, anche se sono differenziati in ragione del territorio, delle culture presenti e delle specie che li causano; b) le specie animali che procurano danni sono in particolare: cinghiale, capriolo, daino, lepre, fagiano, storno, lupo, nutria; c) le percentuali significative dei danni sono provocate dalle tre specie maggiormente
immesse a scopo venatorio: cinghiale, lepre e fagiano; d) i maggiori danni sono stati registrati alle coltivazioni, in particolar modo alle produzioni erbacee (oltre 40 milioni di euro) ed alle produzioni arboree (circa 16 milioni di euro); e) i danni interessano anche la zootecnia ed i veicoli stradali a seguito di incidenti causati da animali selvatici".
 
La risoluzione impegna il Governo a:

1. ad intraprendere urgentemente, secondo il principio che la tutela ambientale debba comunque conciliarsi con l’esercizio dell’attività d’impresa, tutte le iniziative tecniche, organizzative e normative, sia in sede nazionale che in sede comunitaria, per contrastare e prevenire con efficacia il problema dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica e in particolare i danni dovuti alla proliferazione dei suidi prevedendo una maggiore sinergia con le regioni e le province autonome e con l’Ispra;

2. ad istituire, mediante il concerto tra i Ministeri competenti, Ispra, le regioni e le province autonome, un osservatorio permanente in grado di censire con puntualità, certezza e per mezzo di comprovati parametri tecnici e scientifici, i danni provocati dalla fauna selvatica su tutto il territorio nazionale e ad avviare, nell’ambito delle proprie competenze e di intesa con le regioni e le province autonome, un monitoraggio nazionale sull’applicazione dell’articolo 10 della legge n. 157 del 1992, e in particolare del comma 8, lettera f), al fine di valutare oggettivamente se siano state messe in atto tutte le misure previste dalla legislazione nazionale in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica agli agricoltori e di assicurarsi che si raggiungano dei risultati omogenei sul territorio nazionale così da garantire, al contempo, la tutela della fauna selvatica e il diritto degli agricoltori di essere risarciti in tempi rapidi e certi;

3. a verificare l’attuazione e la dotazione del fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 157 del 1992 e a constatare se siano stati istituiti fondi regionali per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, come previsto dall’articolo 26, cagionati delle specie animali indicate negli articoli 2 e 18 e a reperire risorse adeguate per risarcire gli agricoltori dai danni causati dalla fauna selvatica a partire dalla completa attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, citata in premessa;

4. ad assumere ogni possibile iniziativa normativa per scorporare il risarcimento o l’indennizzo per i danni di alcune specie selvatiche o inselvatichite e in particolare dei suidi, dalla quota massima (nell’arco di tre esercizi fiscali) prevista per gli aiuti delle aziende agricole rientranti nel regolamento de minimis;

5. a valutare la possibilità di promuovere bandi per la realizzazione e la manutenzione di strumenti di prevenzione a difesa dei comprensori o di singole proprietà, con le caratteristiche stabilite dall’Ispra o dagli enti di ricerca preposti e l’applicazione dei metodi non cruenti per il controllo della fertilità nonché ad attivare strumenti e risorse finanziarie per promuovere, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, una reale ed efficace azione di prevenzione e la promozione di azioni sperimentali;

6. a convocare quindi in tempi brevi un tavolo tematico di concertazione con le regioni e le province autonome sul problema dei danni causati dalla fauna selvatica;

7. ad assumere iniziative per vietare ogni ulteriore introduzione per fini venatori di esemplari di cinghiali su tutto il territorio nazionale, attuando o promuovendo azioni concrete per il recupero e la successiva reintroduzione, al termine dell’emergenza, dei suidi autoctoni italiani quali il Sus scrofa majori ed il Sus scrofa meridionalis;

8. ad adottare e promuovere, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per prevenire l’ibridazione con i suini allevati al pascolo e quindi iniziative per la regolamentazione di queste forme di allevamento;

9. a valutare la possibilità di assumere iniziative normative, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, volte ad introdurre una moratoria nei confronti dei debiti che i conduttori dei fondi hanno contratto nei riguardi della pubblica amministrazione e di tutti gli atti di pignoramento conseguenti, maturati a seguito del mancato reddito causato dal danneggiamento alle colture e ai ritardi degli indennizzi e risarcimenti dovuti;

10. ad assumere le opportune iniziative in sede europea al fine di riconoscere possibili indennizzi per i danni provocati all’agricoltura dalle specie selvatiche.