L’Uits “stronca” le demilitarizzate. Perché?

Il commissario Uits, Francesco Soro, ha approvato un regolamento per la classificazione delle sportive che sembra “tagliato” apposta per escludere le demilitarizzate. Come mai? Sta per arrivare una “manina”? Il commissario straordinario dell’Uits, Francesco Soro, lo scorso 25 settembre ha approvato un regolamento che contiene precise linee guida che l’Uits sarebbe tenuta a seguire per acconsentire alle richieste di classificazione delle armi che le vengono inviate dal Banco di prova. All’interno del documento si trovano tuttavia alcune indicazioni che, considerando il particolare momento storico (facciamo riferimento alla recente entrata in vigore del decreto legislativo 104 del 2018) e la particolare disciplina giuridica che si trovano ad avere le armi demilitarizzate, appaiono quantomeno preoccupanti. Per quanto riguarda l’Ex ordinanza, infatti, il regolamento (che trovate in allegato) prevede che le armi debbano essere “non più ordinanza da almeno 50 anni”, devono “essere di modello progettato e adottato da FF.AA regolari prima del 1946” e devono essere “progettate e prodotte con azione a ripetizione semplice o semiautomatica (autoricaricante) oppure a caricamento successivo e singolo”. Mettendo insieme queste informazioni, sembra che lo schema sia stato predisposto appositamente per escludere da ogni classificazione sportiva (quantomeno da parte dell’Uits) in particolare le armi demilitarizzate, come i vari Fal Bm 59, Fal Fn, Sig 510-4 eccetera. Il paradosso è che le medesime armi sono invece previste nei regolamenti sportivi per il tiro ex ordinanza della stessa Uits che, per esempio, per il tiro a 300 metri prevede per i gruppi 3 e 4 un limite cronologico di adozione del 1970. Quindi, paradossalmente, l’Uits ammette in gara un’arma che però si rifiuterà di qualificare come sportiva. Quindi, considerando che le armi della categoria A6 (demilitarizzate) non possono essere considerate da caccia, appare evidente che se non potranno essere classificate sportive, dovranno essere ritenute comuni da sparo, quindi non potrà esserne consentita la detenzione in denuncia fino a 12 esemplari, ma solo fino a 3. Volendo pensar male, considerando che in queste settimane il parlamento lavorerà alla conversione in legge del cosiddetto “decreto sicurezza”, si potrebbe anche ipotizzare che una ignota “manina” (magari ministeriale…) voglia cercare di “perfezionare” retroattivamente il decreto legislativo 104 del 2018 specificando (ipotesi) che se un soggetto è iscritto a una federazione specifica, potrà detenere solo le armi A6 e A7 specificamente autorizzate da quella medesima federazione.
Siamo paranoici? “Terroristi”, come qualcuno ci ha chiamati? Lo speriamo davvero! Nel frattempo, tuttavia, occorre tenere la guardia altissima su quanto sta accadendo, in attesa degli opportuni chiarimenti. Cosa che Armi e Tiro, siatene certi, farà…
C’è di più, e da rimanere sbigottiti. Nelle “Norme tecniche”, pur con un preambolo che lascia una certa libertà nel rilascio del parere, per le armi a percussione anulare, il regolamento prevede, tra i requisiti minimi per l’ottenimento della “qualificazione” sportiva, anche la presenza di “congegno meccanico a inserimento manuale di sicura contro spari accidentali”, cosa di cui ci pare siano sprovviste la stragrande maggioranza delle armi agonistiche di un notevole numero di specialità… Tra le altre prescrizioni che appaiono anche inutili (se non dannose), compare anche, questa volta in relazione alle armi da fuoco, il solito “congegno meccanico a inserimento manuale di sicura” che esclude dall’utilizzabilità, per esempio in Tiro rapido sportivo di alcune delle più note e moderne pistole semiautomatiche striker fire, mentre il “peso di sgancio dello scatto non superiore a 2.000 grammi”, esclude un buon numero di revolver utilizzati in doppia azione… Si tratta di un clamoroso autogol! Che aggiungere? Magari nelle pieghe del regolamento scopriremo altro…