I moduli tattici tipo Roni si stanno sempre più diffondendo tra gli appassionati, ma sono in molti a chiedersi quale sia la loro qualificazione giuridica. In nostro aiuto arriva un autorevole parere dal passato…
I moduli tattici, come il Caa Roni, l’Hera arms Cpe o il Fab defense Kpos, sono ormai da anni diffusi sul mercato civile, per l’impiego sportivo e il tiro ludico con le pistole semiautomatiche. Come è noto, il loro scopo è quello di “inglobare” le più diffuse pistole semiautomatiche, consentendo di imbracciarle come se fossero compatte carabine. In questi anni la loro commercializzazione è sempre stata al di sopra di ogni sospetto, come meri accessori, ma ultimamente si sono verificate alcune situazioni di “incertezza” da parte delle forze dell’ordine che, per esempio, ne hanno vietato (non si sa in base a quali presupposti giuridici) l’impiego da parte di alcune guardie giurate, per le armi che utilizzano in servizio. Conviene, quindi, prima che si scateni l’ennesima caccia alle streghe, mettere alcuni punti fermi, incontestabili, per evidenziare la corretta disciplina giuridica di questi strumenti.
La prima e più importante affermazione sulla quale occorre essere estremamente chiari è che i moduli tattici sono semplici accessori e non sono parti d’arma. L’affermazione trae origine dalla lettura del decreto legislativo 104 del 2018, il quale ha modificato il decreto legislativo 527 del 1992 (recepimento della prima direttiva europea in materia di armi, la 91/477) dando una nuova e tassativa definizione di parte d’arma in senso giuridico: sono parti d’arma “ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonche’, in relazione alle modalita’ di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e’ stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati”. Quindi, da ciò si evince chiaramente che il modulo tattico (ma anche una calciatura, un cannocchiale, tacca di mira e mirino eccetera) non sono considerati parti d’arma in senso giuridico. Ne consegue che il loro acquisto non è sottoposto ad alcun adempimento di Ps, può avvenire anche per corrispondenza e che la detenzione non è soggetta a denuncia.
I moduli tattici sono realizzati con materiali ad alta tecnologia: nella maggior parte dei casi sono costituiti mediante lega leggera e polimero. Malgrado questa loro “modernità”, in realtà sono del tutto affini a uno strumento che si è diffuso agli albori dello sviluppo delle pistole semiautomatiche: il calciolo fondina. Molte armi corte semiautomatiche della fine dell’Ottocento e primi del Novecento potevano, infatti, essere munite di calciolo, per essere trasformate in carabine compatte. Avevano questa possibilità la Mauser C96, le varie Luger (specialmente il modello artiglieria o Lp08), persino armi già più moderne come la Browning Hp35. Osservando, quindi, quale sia stata in passato la disciplina giuridica che il nostro ordinamento giuridico ha accordato ai calcioli fondina (o meglio, alle armi che potevano essere equipaggiate di tale accessorio), si ottiene l’attuale disciplina giuridica dei moduli tattici.
Per dirimere efficacemente questa questione ci viene in soccorso un “relitto” del passato, cioè il catalogo nazionale delle armi. È cosa nota che armi della stessa marca e dello stesso modello, caratterizzate però da caratteristiche tecniche differenti tra loro, richiedessero due (o più) differenti numeri di iscrizione nel catalogo nazionale. Ebbene, praticamente tutti i modelli di pistola a suo tempo iscritti nel catalogo nazionale, che prevedessero di costruzione la predisposizione per il calciolo, sono stati regolarmente catalogati senza alcun tipo di osservazione sull’eventualità di montare il suddetto calcolo. “Praticamente tutti” significa, però, che c’è una eccezione, costituita dalla Star modello MM calibro 7,63 Mauser, iscritta al numero 1662, per la quale nelle note aggiuntive è indicato che “ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica Star mod. MMS calibro 7,63 Mauser con canna mm 127, con o senza fresatura sull’impugnatura per l’attacco del calciolo fondina”. Da quanto esposto risulta inoppugnabilmente che la possibilità o meno di montare un calciolo è stata ritenuta a suo tempo, dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, del tutto irrilevante ai fini delle caratteristiche tecniche dell’arma, non richiedendo quindi l’iscrizione con un secondo numero di catalogo. Da questo consegue con tutta evidenza che l’applicazione del calciolo (e quindi oggi dei vari Roni eccetera) non costituisce alterazione di arma, in quanto non conferisce alcun aumento delle “potenzialità di offesa” nel senso inteso dall’articolo 3 della legge 110/75. E quindi, per riassumere… nun ce rompete…