La notizia è di quelle toste e proviene dalla fonte più autorevole: l'area armi ed esplosivi del ministero degli Interni, diretta da Giovanni Aliquò. Tutto è cominciato quando un nostro lettore ha richiesto alla redazione di conoscere quali e quante marche da bollo fossero da acquistare per inserire una nuova arma in collezione. Per questo, ci siamo rivolti al nostro consulente legale, Gabriele Bordoni, il quale a sua volta ha richiesto un parere ufficiale al ministero degli Interni. Il ministero ha risposto, chiarendo che sono soggetti al pagamento del bollo (attualmente 14,62 euro) sia la richiesta di concessione della licenza di collezione, sia il relativo atto adottato dall'autorità di ps. Quindi, se si vuole richiedere la licenza di collezione, bisognerà incollare una marca da bollo sulla richiesta e accludere un'altra marca da bollo, che sarà apposta sulla licenza. La novità sta nel fatto che, per inserire o togliere armi dalla licenza, NON È NECESSARIO ALCUN BOLLO. Ecco il testo della risposta del ministero:
Ministero dell'Interno Dipartimento della pubblica sicurezza Ufficio per l'amministrazione generale Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale Area armi ed esplosivi 557/PAS.16121-10171(18)
Roma, 24 novembre 2005
Allo studio legale Gabriele Bordoni
Con la nota del 31 ottobre scorso, codesto studio legale ha richiesto una copia della nota ministeriale V/10/653/97 afferente la questione dei bolli da applicare sulla licenza di collezione di armi. Al riguardo siamo spiacenti di dover comunicare che le indicazioni fornite non sono sufficienti a individuare il documento di interesse. Sull'argomento in parola, risulta, invece, essere stata diramata una sola circolare, la 559/C.25372.10171 (3), del 15 maggio 1995, della quale se ne trasmette copia. Si tenga, però, presente che quanto in essa previsto circa la durata della licenza in questione è oggi superato, in quanto il nuovo testo dell'articolo 47 del regolamento del Tulps, così come modificato dal Dpr 311/2001, stabilisce che la licenza di collezione di armi ha carattere permanente. Ne consegue che, in base a quanto previsto dal Dm 20.8.1992, recante "approvazione della tariffa dell'imposta sul bollo", sono soggetti al pagamento di tale imposta sia l'istanza indirizzata alla pubblica amministrazione che il successivo atto adottato dall'autorità di ps. Non sono, invece, da sottoporsi a imposta di bollo le successive comunicazioni inerenti la variazione dei pezzi tenuti in collezione, alla stregua della denuncia di armi prevista dall'articolo 38 Tulps, in quanto tali atti non possono essere equiparati alle istanze, non dando origine a un procedimento amministrativo, bensì a una mera presa d'atto da parte della pubblica amministrazione.
Firmato: per il direttore dell'area armi ed esplosivi (Giovanni Aliquò): Vice questore aggiunto Pierluigi Borgioni