La regola generale, sancita dall’articolo 38 del Tulps, prescrive di effettuare immediata denuncia delle armi, munizioni e materie esplodenti che si detengono. A questa regola generale sono state apportate, nel tempo, alcune eccezioni significative che è opportuno precisare: innanzi tutto, l’articolo 8 del decreto 9 agosto 2001, n. 362 (regolamento esecutivo della legge sulle armi di modesta capacità offensiva) dispone che le repliche di armi ad avancarica monocolpo e le armi ad aria o gas compressi di potenza inferiore ai 7,5 Joule non si devono denunciare. Esiste, però, un’altra norma, poco nota: è la legge 36/90, che all’articolo 5 dice che “la detenzione, la collezione e il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione”. Ne consegue che, possedendo un’arma antica nelle condizioni indicate dalla legge, non se ne deve effettuare la denuncia. Il problema, come sempre, è rendere concreta l’astratta definizione di “difetto ineliminabile”: con una officina attrezzata, qualsiasi lama può essere appuntita e affilata nuovamente, qualsiasi fucile o pistola può essere rimesso in funzione. Ai giudici l’ardua sentenza…
Non tutte le “armi” si denunciano
Per esempio, le armi antiche con difetti ineliminabili