Con sentenza n. 13326 del 12 gennaio 2024 (pubblicata il 2 aprile), la prima sezione penale della Cassazione ha stabilito che, nel caso di condanna per non aver denunciato il cambio di indirizzo di detenzione delle armi, la confisca delle armi stesse è obbligatoria anche nel caso in cui ci sia stata oblazione, cioè estinzione del reato mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, ma soprattutto che tale confisca può essere disposta dalla stessa corte di Cassazione, senza rinvio ai tribunali di merito.
La corte ha infatti osservato che “Come è stato più volte precisato in arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 33982 del 6.4.2016, rv 267458; Sez. I n. 54086 del 13.11.2017, Rv 272085), la confisca prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo. La sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023, che nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, ha indicato come interpretazione costituzionalmente orientata della norma scrutinata quella per la quale la confisca delle armi, oggetto del reato, non può essere disposta a fronte di pronuncia di proscioglimento se il giudice non accerti la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato, è consentito alla Corte di cassazione, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, di disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi quando emerga dalla sentenza stessa e dagli atti richiamati l’accertamento in punto di fatto ed in contraddittorio con la difesa del presupposti applicativi della confisca stessa, sicché il rinvio al giudice di merito risulti superfluo ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.. Occorre osservare come il fatto contestato all’imputato, cristallizzato nel capo di imputazione, risulti acclarato nella sua materialità, dal momento che nella stessa istanza di oblazione, il (OMISSIS), dà atto dell’avvenuto, e quindi pacifico e incontestato, trasferimento delle armi nella nuova residenza, specificando di avere effettuato la visita medica funzionale all’ottenimento dell’autorizzazione alla detenzione delle armi il 10 maggio 2023. Sussistono quindi, nel caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto prescritti per legge, che rendono superfluo il rinvio al giudice di merito, e che consentono a questa corte, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023, di disporre, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. Pen., la confisca delle armi di cui al capo di imputazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”.