Con decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, sono state emanate alcune ulteriori norme relativamente all’obbligo di cosiddetto Green pass, o permesso verde, per contrastare il pericolo di contagio da Covid 19. In sostanza, il decreto in oggetto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri e in vigore da oggi) estende l’obbligo di essere in possesso di Green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal prossimo 15 ottobre, fino al 31 dicembre (data prevista di cessazione dello stato di emergenza, salvi ulteriori rinvii).
Il provvedimento riguarda anche gli sport del tiro e in particolare la condizione dei direttori e istruttori di tiro e del personale in generale dei Tsn e dei campi di tiro privati, anche nel momento in cui prestino la loro opera a titolo volontaristico e non retribuito: nel decreto, infatti, sia per le amministrazioni pubbliche (articolo 1) sia per gli operatori del settore privato (articolo 3) si prevede esplicitamente che il Green pass sia obbligatorio per i soggetti “che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” nei luoghi indicati dai rispettivi articoli, “anche sulla base di contratti esterni”. Conseguentemente, anche per chi presti la propria opera su base volontaria e non retribuita, sarà necessario munirsi del Green pass, vaccinandosi o sottoponendosi a test antigenico nelle 48 ore precedenti (nel caso di test molecolari naso-faringei o salivari si sta provvedendo all’estensione della validità a 72 ore).
Compete al datore di lavoro l’accertamento del rispetto delle prescrizioni, con la predisposizione di specifiche modalità operative sempre entro il 15 ottobre.