Entra in vigore oggi, e fino al 5 marzo, il nuovo Dpcm emanato dal presidente Conte. Cosa cambia per poligoni e attività venatoria?
Entra in vigore oggi il Dpcm firmato il 14 gennaio dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, destinato a sostituire il Dpcm dello scorso 3 dicembre e che avrà efficacia fino al 5 marzo prossimo. Coprifuoco tra le 22 e le 5 salvi motivi lavorativi, situazioni di necessità o motivi di salute, consentito durante il giorno in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni; vietati gli spostamenti fuori dalla propria regione, escluse le ragioni lavorative, di necessità o di studio.
Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale degli sport individuali e di squadra, sono consentiti a porte chiuse o all’aperto ma senza la presenza di pubblico. Sono consentite anche le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra partecipanti alle suddette competizioni, muniti di tessera agonistica, a porte chiuse.
Per i non agonisti, il comma 10 lettera “f” dell’articolo 1 precisa che “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”. Quindi questo vale anche per i poligoni a cielo aperto.
Le regioni nei cui territori si manifesti una incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti rientrano nello “scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” (cosiddette zone arancioni) e comportano l’impossibilità di spostarsi al di fuori del proprio comune, con l’eccezione però, oltre alle esigenze lavorative, di studio, di salute, per situazioni di necessità, anche per “usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”, quindi per esempio sarà possibile andare in una armeria o in un poligono fuori dal proprio comune.
Per le regioni nelle quali il tasso di contagi settimanale sia superiore a 50 ogni 100 mila abitanti, rientra nello scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto” (cosiddetta zona rossa) e in quel caso sono sospese tutte le attività sportive di base “anche svolte nei centri sportivi all’aperto”, inoltre sono sospesi “tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”. Le attività commerciali di vendita al dettaglio restano chiuse, con l’eccezione delle attività contemplate nell’allegato 23.
Nella sostanza, quindi, per l’attività di armerie, poligoni e anche per l’attività venatoria non vi sono modifiche sostanziali, eccezion fatta per la possibilità di spostarsi al di fuori della propria regione anche nel caso in cui l’incidenza dei contagi nel proprio territorio e in quello di destinazione fosse particolarmente basso.
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