Il ddl Pisanu per la riforma della normativa in materia di detenzione, acquisto e porto di armi ha fatto un ulteriore passo in avanti, seppur piccolo: da semplice disegno di legge, infatti, si è trasformato in atto del senato n. 3650. Il 23 novembre, ricordiamo, è stato assegnato alla prima commissione affari costituzionali, ma non ne è ancora iniziato l’esame. Rispetto alla formulazione originaria del documento messo a punto dalla commissione Pioletti, si possono re…
Il ddl Pisanu per la riforma della normativa in materia di detenzione, acquisto
e porto di armi ha fatto un ulteriore passo in avanti, seppur piccolo: da
semplice disegno di legge, infatti, si è trasformato in atto del senato n.
3650. Il 23 novembre, ricordiamo, è stato assegnato alla prima commissione
affari costituzionali, ma non ne è ancora iniziato l’esame. Rispetto alla
formulazione originaria del documento messo a punto dalla commissione Pioletti,
si possono registrare alcuni miglioramenti. In particolare, è stato soppresso
il vecchio articolo 3, che dava facoltà agli ufficiali di ps di sequestrare le
armi per impedire che un soggetto ne abusasse, informandone il prefetto. In
effetti, tale misura conferiva un potere discrezionale praticamente illimitato
alla polizia. Un altro aspetto significativo eliminato rispetto al documento
originale è relativo agli obblighi di custodia per le armi, che in precedenza
si estendevano paradossalmente anche a oggetti diversi dalle armi, come per
esempio “alle armi da punta e da taglio private della punta e del taglio”.
Significativa anche l’eliminazione del divieto di comodato, del tutto inutile
visto che vietava una cosa salvo consentirla due righe più in basso per le
esigenze venatorie, sportive, addestrative, di studio, di esperimento, di
collaudo. Per leggere la relazione al disegno di legge, CLICCA QUI
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