Il 15 marzo 2024 è stata pubblicata la legge n. 25/2024, quale risposta all’emergenza aggressioni e violenze nelle scuole.
Ormai è sotto gli occhi di tutti, infatti, un incremento esponenziale del ricorso alla violenza presso i più giovani, che si riversa verso coetanei e adulti in egual misura. Non stupisce nemmeno più, inoltre, l’aggressività dei genitori nei confronti di insegnanti e dirigenti scolastici, che si trovano così stritolati in una morsa fatta di paura mista a omertà da un lato e giustizia mista a coraggio dall’altro, decisamente più desertico, lato.
In effetti, si tratta dell’ennesimo tentativo di gestire l’ennesima emergenza che, ormai, in questo Paese sono la quotidianità, con buona pace di molti e grande fortuna di altri.
Anche stavolta la risposta consiste nell’emanazione dell’ennesima norma, che va addirittura a modificare, arricchendoli, il codice penale e quello di procedura penale.
La creazione di un Osservatorio
Così come per altri settori nei quali ormai da anni si registra un’impennata di ricorso all’aggressività da parte dell’utenza, quali servizi sanitari e trasporti pubblici, anche nel pianeta scuola è stato costituito un osservatorio, allo scopo di monitorare l’andamento dei fenomeni di aggressione e intimidazioni ai danni del personale scolastico e tra i ragazzi.
L’osservatorio si propone l’obiettivo di:
1) Monitorare e analizzare casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, tramite segnalazioni ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali.
2) Monitorare e analizzare le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico.
3) Promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte di miglioramento della legislazione vigente.
4) Promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile.
5) Vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81.
6) Promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico.
7) Proporre al Ministero dell’istruzione e del merito l’adozione di linee guida per la diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi.
8) Promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie.
9) Incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile.
Sulla carta la soluzione, come molte altre prima, sembra non fare una piega. Ma chi mai raccoglierà e consegnerà all’Osservatorio i dati necessari alla sua attività di analisi e individuazione di output? E gli uffici provinciali e regionali deputati a farlo, riceveranno mai segnalazioni dalle scuole? Perché se il personale scolastico avesse una buona propensione a segnalare fatti di gravità tale da rappresentare spesso veri e proprio reati, probabilmente gli uffici di polizia sul territorio ne sarebbero pieni già oggi senza bisogno di ulteriori collettori di informazioni…
Pene più severe
Sull’altro versante, come anticipato sono state inasprite le sanzioni penali in tutti quei reati perpetrati contro il personale scolastico:
- È stata introdotta una circostanza aggravante per tutti quei reati che presuppongono comportamenti violenti o minacciosi, nei confronti di tutto il personale scolastico, dirigenti, docenti, educatori, personale amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola (nuova aggravante tra quelle comuni, art. 61, comma 1, n. 11-nonies).
- È stata inasprita la pena per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale se il fatto è commesso dal genitore nei confronti di un dirigente scolastico o altro membro del personale (art. 336 c.p.).
- È stata aggravata la pena prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale se l’offesa all’onore e al prestigio del dirigente scolastico o di un membro del personale scolastico, avvenga a opera di un genitore.
- Un ampliamento dell’elenco dei reati per i quali è applicabile la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei minori, inserendovi anche il reato di violenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 336. c.p.p.
È davvero la direzione giusta?
Non ne siamo proprio convinti. Stiamo assistendo a una sempre maggiore vittimizzazione del personale scolastico, docenti in primis, che li vede sempre più bersaglio di una diffusa maleducazione, di una sempre crescente aggressività e di una sempre più sicura impunità di giovani uomini e donne che, trovandosi in quella fase della vita nella quale prendono le misure sul mondo, osano sempre di più, in assenza di qualsiasi reazione.
Ecco che la scarsa attitudine ad affrontare problemi di qualsivoglia natura tipica di un certo modo di interpretare il pubblico impiego si ritorce contro gli stessi protagonisti che si sono trovati, loro malgrado, a passare da una posizione di pigrizia e avversità al problem solving, a omertà dovuta a timori per la propria incolumità, fino a una vera e propria vittimizzazione.
Non dobbiamo dimenticarci, infatti, che lo status di pubblico ufficiale non garantisce solo maggiori tutele, ma impone parallelamente maggiori obblighi e responsabilità. Cosa ne è di tutte le notizie di reato delle quali vengono a conoscenza quotidianamente e che sarebbero tenuti a riferire all’Autorità giudiziaria?
Certo, ora si trovano ad avere a che fare con ragazzi che, a differenza anche solo di pochi anni fa, escono di casa con una dotazione di educazione e rispetto decisamente scarse e che, quindi, con molta più facilità si lasciano andare a comportamenti irrispettosi se non addirittura aggressivi. È ovvio che il momento storico e sociale non aiuti, ma la cortina di vera e propria omertà con la quale molto spesso vengono taciuti piccoli e grandi episodi di violenza nelle scuole esiste da ben prima e, forse, si è ulteriormente irrobustita.
Una risposta efficace al problema, dunque, difficilmente può dare per scontata la fuoriuscita di segnalazioni dalle scuole. Allo stesso modo è poco verosimile che l’inasprimento di sanzioni penali possa contribuire a prevenire o reprimere il fenomeno.
La sanzione penale, infatti, dispiega la sua principale utilità nell’effetto deterrenza. In altre parole, il timore di una sanzione dovrebbe contribuire a ridurre la probabilità che un soggetto commetta quel reato. Presupposto irrinunciabile, però, è l’effettività della sanzione stessa: se do praticamente per certo che non verrò denunciato, se do per assodato che, pur denunciato, non subirò una condanna proporzionata e se, infine, nonostante un’eventuale condanna ho ragionevole probabilità di non scontare la pena in tutto o in buona parte, ecco che l’impianto crolla come un castello di carta. È cosi che il malfunzionamento della giustizia e il collasso del sistema carcerario riducono enormemente le speranze di efficacia del pur pregevole intervento.
Salviamo almeno l’enfasi posta sulla formazione anche se, a guardar bene, ha tutto il sapore di un “armiamoci e partite” tipico di chi, sotto sotto, ha a cuore solo lo scarico di responsabilità in capo all’ultimo anello della catena. Nella formazione, però, noi ci crediamo, fosse anche il solo, unico appiglio che resta.