Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un video della nostra Armi e Tiro academy, dedicato alla durata dei porti d’arma, evidenziando la differenza sostanziale tra i porti di fucile per caccia o Tiro a volo rilasciati prima del 14 settembre 2018, che valgono 6 anni, rispetto a quelli rilasciati dopo il 14 settembre 2018, che valgono 5 anni. Questo secondo quanto disposto dal decreto legislativo 104 del 2018, entrato per l’appunto in vigore il 14 settembre di quell’anno. Alcuni appassionati ci hanno scritto, evidenziando che anche se sono in possesso di porti d’arma rilasciati ben dopo la fatidica data, portano ancora il timbro a inchiostro, apposto dalla questura, che dice “validità sei anni”. Evidentemente alcune singole questure non hanno provveduto ad aggiornare i propri timbri conformemente alla nuova disposizione di legge, a questo punto tuttavia si pone il dilemma su cosa accada, in concreto, a quel porto d’armi nel momento in cui entri nel sesto anno di “teorica” validità.
Occorre a questo punto considerare che, pur considerando gli estesi poteri di autonomia e discrezionalità che sussistono in capo alle singole questure per quanto riguarda le licenze di polizia, questi poteri non possano andare oltre esplicite previsioni normative, specialmente in assenza di specifiche e puntuali motivazioni giustificanti la logica del provvedimento. Ricordiamo che, in tempi a noi ancora molto vicini, cioè in occasione della pandemia Covid, con il rallentamento delle attività degli uffici in seguito al contenimento del rischio di contagi, la durata dei porti d’arma (e non solo di quelli) è stata prorogata ben oltre la naturale scadenza dei documenti (cioè fino a 90 giorni oltre la data di cessazione dello stato di emergenza), ma per fare ciò è stato necessario un provvedimento di tipo nazionale, avente forza di legge.
A nostro avviso quindi, e sempre nello spirito della massima prudenza nel fornire consigli agli appassionati, l’indicazione circa la validità di sei anni, apposta da una questura su un porto d’armi rilasciato dopo il 14 settembre 2018 è un atto nullo rispetto alla indicazione legislativa del decreto 104/18: occorre quindi che gli appassionati tengano ben presente che, indipendentemente da quanto timbrato sulla licenza, il porto d’armi post-14 settembre 2018 ha SEMPRE validità di cinque anni e che quindi, al termine del quinto e ultimo anno, va considerato a tutti gli effetti scaduto, quindi non più valido per legittimare l’acquisto di armi e munizioni o il trasporto delle medesime.