Dopo i recenti aggiornamenti legislativi sono in molti a chiederci quando scade effettivamente il loro porto d’armi. Ecco un vademecum-lampo per avere tutte le risposte
I continui cambiamenti sulla legislazione in materia di armi, che negli ultimi anni sono diventati sempre più numerosi e ravvicinati nel tempo, hanno riguardato anche le scadenze del porto d’armi, con particolare riferimento alle licenze di porto di fucile per uso caccia e Tiro a volo. Tra regole “antiche”, disposizioni sui compleanni e “ce lo chiede l’Europa”, tuttavia, adesso la confusione regna sovrana. Ecco quindi un brevissimo vademecum per capire cosa fare.
I porti di fucile per caccia e Tiro a volo hanno ormai da decenni una durata di sei anni dal rilascio. Quindi, sono sempre scaduti sei anni esatti dopo la data impressa sul documento medesimo. Se, quindi, un porto d’armi era stato rilasciato il 5 gennaio 2000, il suo ultimo giorno di validità sarebbe stato il 4 gennaio 2006. A comportare una prima confusione sulla questione, che era a ben vedere chiarissima, ci ha pensato dapprima il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, il quale ha stabilito che i documenti di identità e di riconoscimento scadono da quel momento in avanti, nel giorno del compleanno del titolare, vedendo prolungata così la loro validità (almeno per il primo rilascio) oltre la scadenza naturale, per un numero variabile di giorni a seconda di quanto sia distante il compleanno del titolare rispetto al giorno del rilascio. Questa norma si sarebbe dovuta applicare anche ai porti d’arma (anche noi avevamo dato notizia in tal senso), tuttavia è un dato di fatto che, salve pochissime eccezioni, le questure non hanno mai voluto recepire questa norma, continuando a prevedere una durata per i porti d’arma di sei anni dal rilascio, indipendentemente dal compleanno. Per questo motivo, l’unica cosa che (ripetiamo, salve poche eccezioni) è cambiata dopo il decreto del 2012, è che le questure hanno iniziato ad apporre un timbro sulla licenza nella quale è riportata la scadenza, oltre alla data di rilascio apposta sul libretto. Quindi, per quanto riguarda la questione “compleanno”, il decreto del 2012 per i porti d’arma non ha cambiato proprio niente.
La seconda e più recente modifica alla disciplina della durata dei porti d’arma è quella intervenuta con il decreto legislativo 104, entrato in vigore il 14 settembre 2018. Il decreto legislativo costituisce il recepimento della direttiva europea 2017/853, con la quale si è inteso uniformare per tutta europa la durata massima delle autorizzazioni per l’acquisto e il porto delle armi, disponendo un valore di 5 anni. Il punto è (e qui sono in tanti a confondersi) che la durata sarà di 5 anni (come disposto dal decreto legislativo medesimo) per i porti d’arma rilasciati dal 14 settembre 2018 in avanti, mentre per quelli rilasciati antecedentemente (quindi fino al 13 settembre 2018 compreso), la durata continuerà a essere quella originaria, cioè 6 anni. Quindi, un porto d’armi per caccia o Tiro a volo rilasciato il 10 settembre 2018 durerà fino al 9 settembre 2024, mentre uno rilasciato il 20 settembre 2018 durerà fino al 19 settembre 2023. Fino al prossimo giro di valzer burocratico…