Il ministro Matteo Salvini prospetta una legittima difesa tutta dalla parte del cittadino aggredito. Si tratta, a quanto sembra, dell'unificazione di vari disegni di legge già presentati
Matteo Salvini l'ha scritto oggi sui suoi profili ufficiali Social: "Un LADRO ti entra in casa, in azienda o in negozio e tu ti difendi? Sarà TUO DIRITTO farlo, e il delinquente (e i suoi parenti) non potranno chiedere neanche un euro di risarcimento. Inoltre, non finirai sotto processo per anni e non pagherai di tasca tua: lo Stato coprirà le eventuali spese legali di chi si è difeso. Sono alcuni spunti della Legge sulla legittima difesa, che il 23 ottobre comincerà il suo percorso in Senato.
Dalle parole ai fatti! #ladifesaèsemprelegittima".
Il disegno di legge 652 è stato presentato lo scorso 12 luglio dai senatori Massimo Romeo, Andrea Ostellari, Massimo Candura, Emanuele Pellegrini e Simone Pillon e si basa sulla "presunzione di legittima difesa", mantenendo la proporzionalità tra difesa e offesa, ma con meno discrezionalità da parte dei giudici nella valutazione del caso. L'iter in commissione Giustizia, relatore Ostellari, era già iniziato in fase redigente, poi il leader di Liberi e uguali, Pietro Grasso, presidente del Senato nella passata legislatura, ha chiesto e ottenuto di esaminare il provvedimento con la procedura in sede referente, che prevede esame e votazione di articoli ed emendamenti tanto in commissione quanto in aula, con conseguente allungamento dei tempi.
Salvini saluta perciò il nuovo iter della legge che comincerà il 23 ottobre in commissione Giustizia al Senato, relatore sempre Ostellari. Nel preambolo della legge c'è scritto: "La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l’impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine". E ancora: "Si ritiene opportuna una modifica all’articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un’analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l’ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un’abitazione privata ovvero presso un’attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi. Inoltre occorre reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione (…) In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro". In casi particolari, il ddl prevede anche che le circostanze aggravanti non soccombano a quelle attenuanti e che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno.
Questo il nuovo testo del solo articolo 52 con l'aggiunta (in rosso) prevista, dal ddl 652, in un quinto comma.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Si tratta, però, soltanto dell'ultimo disegno di legge presentato. Il 23 dovrebbe essere trattato un unico ddl che dovrebbe comprendere molte delle enunciazioni di questi giorni: misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima, modifiche all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo e modifiche all'articolo 614 in materia di violazione di domicilio, nonché agli articoli 624-bis e 628 in materia di furto in abitazione e rapina.