Il ministero dell’Interno, con ammirevole prontezza di riflessi, ha emanato una circolare interpretativa (557/PAS/12982.AP(3)) sul cosiddetto decreto semplificazioni emanato lo scorso 9 febbraio dal governo Monti, chiarendo una volta per tutte la durata delle licenze di polizia. In particolare, per quanto riguarda la tanto contestata modifica dell’articolo 42 del Tulps, la circolare chiarisce che: “Alla lett. b) del medesimo comma 1, è stata introdotta una modifica all’art. 42 del T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”. Al riguardo, si precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323)”.
L’interpretazione fornita dal ministero consente di tirare un sospiro di sollievo, perché in questo modo esiste un documento ufficiale di rango gerarchico superiore da opporre a eventuali questori “creativi”.
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