Tra le questioni che la bozza di recepimento della direttiva lascia incompiute c'è quella delle scacciacani "front firing". Ma su questo punto c'è chi ha annunciato battaglia
Lo schema di decreto di attuazione della direttiva europea 2017/853 approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri lo scorso 11 maggio su alcune materie è decisamente “soft”, su altre sembra obbedire alla logica delle fisime storiche del ministero, su altre ancora… decide di non decidere. Come per esempio sulla disciplina delle scacciacani “front firing”, ovvero le repliche a salve con il foro di sfiato dei gas coassiale alla canna anziché orientato verso l’alto. Libere in tutti i Paesi dell’Unione europea, solo in Italia sono considerate “armi” a tutti gli effetti. Riguardo a questo aspetto, il Forum italiano sulla pirotecnica ha rilasciato un comunicato ad Armi e Tiro nel quale manifesta il proprio disappunto sulla stesura della bozza di recepimento, preannunciando una viva opposizione nelle sedi competenti, con argomenti decisamente interessanti. Ecco il testo integrale del comunicato:
“Confermiamo il nostro totale dissenso circa i contenuti della bozza-schema di Dgls pubblicato dal governo uscente per la rifusione nel territorio dello Stato della Direttiva (Ue) 2017/853.
Contestiamo fortemente il passaggio della relazione Illustrativa ove viene specificato che: “Non sono state recepite le definizioni di “arma d’allarme e da segnalazione” in quanto gia presenti nel nostro ordinamento e fornite di specifica regolamentazione in linea con le disposizioni della direttiva cosi da non richiedere di essere trasposte”. Al contrario, tale passaggio disattende totalmente le disposizioni della Direttiva.
Come noto, gli articoli 2 e 5 della legge 110/75 rappresentano una totale stortura della Direttiva 91/477/Cee in quanto, già da anni, gli strumenti di segnalazione che possano lanciare artifici pirotecnici o da segnalazione non sono mai stati contemplati e/o categorizzati e/o classificati tra le armi da fuoco (esclusi al punto III lettera A dell’allegato 1). Infatti negli altri Stati della Ue (Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Olanda, Austria, Portogallo eccetera) tali strumenti, che in Italia sono conosciuti impropriamente come “lanciarazzi”, sono (correttamente) NON considerati armi, sono di libera vendita per maggiorenni e non sono assoggettati al possesso di alcuna licenza di porto d’arma. Per tale ragione neanche il Banco nazionale di prova, dovendosi attenere alla classificazione europea delle armi da fuoco, può classificare questi “strumenti”, così come specificato all’interno del regolamento dell’Ente.
Ricordiamo che In Italia tali strumenti non vengono commercializzati, in quanto (la cosa è paradossale) necessitano di possesso di licenza di porto d’arma. Non vi è quindi richiesta. Ricordiamo inoltre, cosa ancor più paradossale, che molti dei produttori mondiali di tali strumenti, sono italiani, con il 100% delle produzioni inviate all'estero.
Come altrettanto noto, con la direttiva 2017/853, vi è stato un ulteriore aggiornamento relativamente agli “strumenti d’allarme o da segnalazione” che possano lanciare piccoli artifizi pirotecnici ed è stato precisato, anzi ribadito, che tali strumenti NON rientrano nella categoria della armi da fuoco e non sono inseriti alle lettere “A”, “B” o “C” della “classificazione” purché non siano armi a salve convertite da precedenti armi da fuoco, o armi a salve potenzialmente trasformabili in armi da fuoco.
A rafforzamento di quanto sopra la Direttiva, all’articolo 10 bis terzo comma specifica che: “La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione fabbricate o importante nell'Unione successivamente al 14 settembre 2018 in modo da garantire che non possano essere trasformate per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2. La Commissione adotta tale primo atto di esecuzione entro il 14 settembre 2018”. Ci risulta che la Commissione abbia già effettuato e stia effettuando vari tavoli tecnici di confronto con i produttori. Ci risulta inoltre che i produttori italiani siano attualmente bloccati in attesa delle definizioni tecniche di produzione in via di definizione al tavolo della Commissione, di concerto con gli altri produttori europei, in un contesto nel quale gli strumenti "top firing" sono pressoché sconosciuti al resto dell'Europa. Una totale confusione proprio a causa del nostro art. 2 della legge 110/75. Ricordiamo che gli strumenti a salve cosiddetti "lanciarazzi" (pistole pirotecniche) front firing (ma anche nella versione top firing) possono esclusivamente camerare cartucce a salve di libera vendita, utilizzo e detenzione (articolo 98 Reg. Tulps) nei calibri 6 mm Flobert, .22 a salve, 8 mm a salve, 9 mm a salve, .320 a salve e .380 a salve. Le versioni lanciarazzi (che razzi non sono, ma artifici pirotecnici) hanno la canna con sfogo dei gas anteriore parzialmente ostruita da un inserto in acciaio, con la volata filettata dove poter allocare un tromboncino avvitabile che possa contenere il “razzo” del diametro di 15 mm, acceso e “sparato” dalla detonazione della cartuccia a salve. È assolutamente pacifico nonché accertato anche da recenti vicende giudiziarie (con sentenza di piena assoluzione per porto abusivo e detenzione di arma comune da sparo, Tribunale di Foggia, giudice Zeno) come tali strumenti sono idonei all’offesa alla persona solo se utilizzati come oggetto contundente. Gli strumenti lanciarazzi, soprattutto nei calibri più piccoli del tipo 6 mm Flobert, sono poco più che giocattoli, in alcun modo possono arrecare danni alla persona in quanto la cartuccia a salve ha una potenza cosi ridotta da poter “lanciare” in aria e a pochi metri di distanza solo ed elusivamente un piccolo razzo pirotecnico di cartone dal peso irrisorio. Si precisa inoltre che le cartucce pirotecniche in questione, cosiddetti “razzi” i quali possono avere effetti detonati, fischianti,illuminanti o crepitanti, dallo scopo chiaramente ludico, sono classificati nella categoria Ce P1 del decreto legislativo n. 123/2015, omologati da organismi di certificazione europea in tale categoria perché assolutamente innocui e infatti di libera vendita per maggiorenni, già oggi in commercio, ma nella pratica non utilizzabili.
Non ci sono motivazioni, sia di carattere normativo sia soprattutto tecnico-balistico per continuare a classificare tali strumenti tra le “armi comuni da sparo”. Riteniamo assolutamente ridicolo che strumenti come per esempio la mini pistola Breloque calibro 2 mm a salve venga classificata come arma da fuoco, e che si continui a farlo disattendendo totalmente la Direttiva 477. La cosa è paradossale. Riteniamo assolutamente ingiusto, da ogni punto di vista, che le armi ad avancarica monocolpo, letteralmente letali, siano di libera vendita, e le pistole front firing lanciarazzi, letteralmente innocue, siano paragonate giuridicamente a una 9×21. Riteniamo altresì una aberrazione che al confine di Ventimiglia, per esempio, nello spazio di un solo metro si passi dal divertimento e dalla libera detenzione, all'arresto e al processo penale. Pretendiamo quindi solo ed esclusivamente il rispetto della Direttiva e la corretta rifusione e attuazione nel nostro ordinamento.
Abbiamo quindi richiesto ufficialmente al ministero dell’Interno il recepimento obbligatorio dei contenuti generali della Direttiva attraverso la modifica degli art 2 e 5 della legge 110/75 o attraverso un decreto ministeriale ad hoc che, liberalizzando come normativamente giusto tali strumenti, ne regolamenti la messa in commercio”.