Il consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione per raggiungere un accordo su elementi comuni per i certificati di utente finale per l’esportazione di armi leggere. La definizione è, come sempre, piuttosto vaga per alcune categorie e “open”…
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2021/38 del 15 gennaio 2021, con la quale si intende definire “un approccio comune sugli elementi del certificato di utente finale nel contesto dell’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni”.
Lo scopo della decisione è quello di ridurre il rischio di sviamento, creare condizioni di parità e aumentare la chiarezza per l’industria della difesa e i suoi clienti sui requisiti pertinenti.
In sostanza, l’esportazione di armi leggere militari e relative munizioni da Paesi della Ue prevederà, a partire dal prossimo 31 dicembre, la produzione di un certificato di utente finale nel quale siano inclusi i dati dell’esportatore, dell’utente finale, il Paese di destinazione finale, la descrizione delle merci e l’indicazione dell’uso finale previsto delle merci. Gli Stati membri dovranno richiedere all’utente finale una serie di impegni essenziali, tra i quali quello che le merci non siano utilizzate a fini diversi dall’uso dichiarato e che qualsiasi riesportazione delle merci sia vietata al di fuori del Paese di importazione o sia limitata a un elenco di Paesi indicati nel certificato di utente finale o che una eventuale riesportazione verso Paesi non compresi nell’elenco sia subordinata alla previa autorizzazione scritta dello Stato membro dell’esportazione originaria.
La decisione è corredata da un allegato che definisce il concetto di “armi di piccolo calibro” (a) secondo i seguenti elementi: fucili d’assalto, fucili e carabine semiautomatici appositamente progettati per uso militare, rivoltelle e pistole semiautomatiche appositamente progettate per uso militare, mitragliatrici leggere, pistole mitragliatrici compresi i moschetti automatici.
La definizione di “armi leggere” (b) è invece la seguente: mitragliatrici pesanti, cannoni, obici e mortai di calibro inferiore a 100 mm, lanciagranate, lanciatori senza rinculo, razzi lanciati con dispositivi a spalla di sistemi portatili di tipo individuale o collettivo e altri sistemi anticarro e di difesa antiaerea che lanciano proiettili, compresi i Manpads. Sono incluse nell’elenco anche le componenti appositamente progettate per le attrezzature elencate alle lettere a) e b), gli accessori (per esempio visori notturni, soppressori di rumore eccetera, appositamente progettati per le attrezzature indicate alle lettere a) e b) e le munizioni “progettate per essere lanciate dalle attrezzature elencate alle lettere a) e b).
In effetti lascia alquanto perplessi, e potrebbe avere ricadute anche sui produttori di armi civili per il mercato commerciale, la definizione di “rivoltelle e pistole semiautomatiche appositamente progettate per uso militare”, nonché la precisazione secondo la quale “Le seguenti categorie non pregiudicano eventuali future definizioni concordate a livello internazionale di armi leggere e di piccolo calibro (Salw) e possono essere oggetto di ulteriori chiarimenti ed essere riesaminate alla luce di eventuali future definizioni di Salw concordate a livello internazionale”.
La decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 gennaio ed è disponibile QUI.