Capita sempre più spesso che, nel caso in cui un automobilista che ha “alzato il gomito” venga sanzionato per guida in stato di ebbrezza, si proceda d’ufficio anche al sequestro delle eventuali armi che detiene in casa. Con la sentenza n° 932 del 21 maggio 2009, il Tar della Toscana ha però stabilito che il ritiro “automatico” delle armi legalmente detenute in questa eventualità sia da considerarsi illegittimo. Nella motivazione della sentenza si legge che “non sembra che sia stata svolta un’attenta istruttoria sulle qualità soggettive del ricorrente avuto riguardo da un lato al carattere meramente presuntivo dell’illecita assunzione di sostanze alcooliche durante la guida, dall’altro alla tenuità del disvalore correlabile al reato di cui all’art. 594 cp, peraltro non penalmente accertato; l’amministrazione non ha tenuto conto che a carico del ricorrente non risulta alcun pregiudizio di polizia, né che vi siano ulteriori ragioni che possano fondare un giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi”. Insomma, essere pizzicati con un tasso alcolemico superiore alla norma mentre si è alla guida dell’autoveicolo non può essere ritenuto, di per sé, motivo sufficiente perché l’autorità di ps proceda al sequestro delle armi detenute, ma il fatto deve invece essere inserito in una valutazione più precisa e articolata sulla pericolosità sociale dell’individuo.
Un bicchiere di troppo non può costare le armi
Il Tar della Toscana ha stabilito che il ritiro “automatico” delle armi legalmente detenute, se si viene sanzionati per guida in stato di ebbrezza, sia illegittimo