Il senatore Massimo Candura ha presentato un ddl in Senato, che si propone di assimilare le armi bianche ai semplici coltelli e agli altri strumenti da punta e da taglio: un notevole sgravio burocratico per gli uffici di pubblica sicurezza, senza alcuna contropartita in termini di sicurezza sociale. Il ddl è il n. 2228 e interviene principalmente sull’articolo 45 del regolamento di esecuzione al Tulps (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), ovvero quello che stabilisce essere “armi” secondo la definizione data dall’articolo 30 del Tulps “gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili”.
Nel ddl si precisa all’articolo 1 che “Gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, di cui all’articolo 45, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non sono considerati armi”.
Ne consegue che per l’acquisto delle armi bianche (così come avviene per l’acquisto di un qualsiasi coltello, machete da giardinaggio e così via) non sarà più richiesto il porto d’armi o il nulla osta e non sarà richiesta la denuncia ex articolo 38 Tulps. Andrà di conseguenza anche a decadere l’attuale divieto di importazione sancito dall’articolo 49 del regolamento di esecuzione al Tulps.
Nel ddl è precisato inoltre che “2. Ai sensi dell’articolo 80, primo comma,
del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, gli strumenti di cui al
comma 1 del presente articolo non si possono portare senza giustificato motivo”, assimilando le armi bianche di conseguenza agli altri strumenti atti a offendere, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 110/75.
Il ddl prevede inoltre che “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”.
Il ddl prevede anche di escludere gli strumenti da punta e da taglio dalla definizione prevista nel primo capoverso del secondo comma dell’articolo 585 del codice penale.
Il cammino per l’approvazione e l’entrata in vigore di questo disegno di legge è ovviamente lunga e accidentata, si tratta comunque di un primo, importante passo per allineare anche in questa materia l’Italia agli altri Paesi europei, senza peraltro alcuna contropartita in termini di sicurezza pubblica, giacché resta immutato l’apparato sanzionatorio e repressivo che è già in vigore per coltelli, forbici e così via.
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